Cassazione Penale, Ordinanza n. 28263/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali per omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio; con il secondo ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, sostenendo la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. mediante perizia calligrafica per individuare l'autore della contraffazione; con il terzo e il quarto motivo ha contestato la correttezza e la tenuta della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che il quadro probatorio fosse insoddisfacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo smentito dagli atti, poiché risultava la notifica a mani proprie del decreto che dispone il giudizio in data 27/10/2022. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che la perizia calligrafica invocata non era di assoluta necessità ai fini della decisione e che, comunque, anche ove l'atto fosse stato alterato da terzi, l'imputato sarebbe stato concorrente morale o determinatore. Ha infine ritenuto manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logicamente corretta e da un quadro probatorio solido, fondato su atti sottoscritti da pubblico ufficiale e sul registro UNEP, non scalfito dalle generiche dichiarazioni del testimone della difesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, richiamata quale titolo del reato oggetto di condanna confermata in appello.
Norma richiamata in combinazione con l'art. 476 c.p. per la qualificazione del fatto come falsità materiale in atti pubblici.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è stata ritenuta non dovuta, poiché la perizia calligrafica richiesta non era una prova di assoluta necessità ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza sulla mancata notifica di un atto processuale è manifestamente infondata quando gli atti dimostrano l'avvenuta notifica a mani proprie dell'imputato.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non è imposta dall'istanza difensiva di acquisizione di una perizia, se tale accertamento non è di assoluta necessità per la decisione.
- Ai fini della motivazione sulla responsabilità per falsità documentale, è sufficiente un compendio probatorio logicamente coerente fondato su atti pubblici e sottoscrizioni di pubblico ufficiale, non essendo decisive contestazioni generiche o mere alternative ricostruttive.
- In sede di ricorso per cassazione, motivi che si limitano a contestare in modo generico la valutazione del materiale probatorio sono destinati a essere dichiarati inammissibili quando la sentenza impugnata presenti una motivazione non illogica e adeguata.
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