Cassazione Penale, Ordinanza n. 32435/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte d'appello di Torino aveva confermato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, contestando in particolare la sua identificazione come autore del reato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni ritenute lineari e corrette anche sul piano giuridico.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già congruamente disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione resa.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione sull'identificazione dell'imputato non è sufficiente se non evidenzia un reale travisamento o una lacuna argomentativa decisiva nella motivazione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna per il reato già accertata nei gradi di merito resta ferma e il ricorrente viene condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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