Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19797/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano manifestamente infondate e in parte miravano a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra più fatti già oggetto di diverse sentenze di condanna per rapina, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, per la breve distanza temporale tra i fatti, sarebbe stata evidente l'unicità del disegno criminoso e quindi la sussistenza del vincolo della continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate, perché il provvedimento impugnato aveva già valorizzato la distanza temporale tra i fatti, la diversità delle condotte e il fatto che alcune resistenze fossero avvenute in carceri diverse; inoltre dagli atti non emergeva alcun elemento idoneo a dimostrare l'originaria unitarietà deliberativa delle condotte.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Per applicare il reato continuato non basta la vicinanza temporale tra più fatti; occorre che dagli atti emerga l'originaria unicità del disegno criminoso, desumibile da elementi concreti e non da mere congetture.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati può essere riconosciuta solo se risulta un'unica originaria deliberazione criminosa, desumibile da elementi oggettivi e specifici; la sola contiguità temporale tra i fatti non è sufficiente.
  • La diversità delle condotte, il significativo intervallo temporale e la diversa collocazione dei fatti costituiscono indici ostativi alla configurabilità del vincolo della continuazione quando non emergano elementi univoci di programmazione unitaria.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa lettura del materiale fattuale e probatorio compiuta dal giudice dell'esecuzione, salvo vizi effettivi di legge o di motivazione nei limiti del controllo di cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.