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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00325/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 23/03/2017 al 19/07/2021. La custodia cautelare era stata disposta per gravi indizi di reato in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). La Corte di appello aveva ritenuto sussistente la colpa grave ostativa all'indennizzo, basandosi sul fatto che D'Ambrosio aveva intrattenuto rapporti con Domenico Lentini e si era proposto come acquirente di una partita di droga. In cassazione D'Ambrosio deduceva violazione di legge (artt. 314 e 315 cod. proc. pen.), censurava la mancata prova della condotta attribuita e la scarsa rilevanza dell'unica intercettazione, e denunciava contrasto con l'art. 5 CEDU; chiedeva inoltre la nullità o contraddittorietà della motivazione della Corte della riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che il giudice della riparazione abbia correttamente valutato la sussistenza di condotte "accertate o non negate" che, pur non comportando necessariamente una responsabilità penale definitiva, possono aver creato l'apparenza di partecipazione del ricorrente all'attività delittuosa e pertanto configurare dolo o colpa grave ostativi all'indennizzo. La Suprema Corte ha inoltre ritenuto aspecifico il secondo motivo (vizi di motivazione) e ha confermato che il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice della riparazione, non all'esame dei fatti riservato al merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate le spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita l'accesso all'equa riparazione se l'imputato abbia agito con dolo o colpa grave nel trarre in inganno l'autorità; il giudice della riparazione deve valutare se il comportamento dell'imputato abbia inciso causalmemente (anche concausalmente) sulla decisione di applicare la misura cautelare

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto alla disciplina della riparazione; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione non dimostrava la violazione invocata

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti che definivano i reati per i quali era stata disposta la custodia cautelare

  • art. 5 CEDU

    Richiamato dal ricorrente come parametro di conformità; la Corte ha escluso un contrasto, ritenendo che la CEDU impone indennizzo per la detenzione formalmente illegittima e non impedisca la limitazione prevista dall'art. 314 cod. proc. pen. quando ricorra dolo o colpa grave

  • artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

    Norme sulle condizioni previsionali per l'adozione e il mantenimento delle misure cautelari; la Corte ha osservato che l'eventuale illegittimità per mancanza di tali condizioni non è desumibile dal giudice della riparazione se non accertata in modo definitivo

  • art. 606, art. 581, art. 591 e art. 616 cod. proc. pen.

    Regole processuali richiamate: art. 606 (motivi di cassazione), artt. 581 e 591 (specificità dei motivi in cassazione), art. 616 (condanna alle spese). La Corte ha ritenuto aspecifici alcuni motivi e ha condannato il ricorrente alle spese

Massime di principio

  • Il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio di merito, ma può considerare fatti "accertati o non negati" nel processo penale per valutare se l'imputato abbia determinato l'apparenza di responsabilità penale
  • La sussistenza di dolo o di colpa grave dell'imputato è elemento ostativo all'indennizzo e può essere ricavata anche da comportamenti che, pur non portando a condanna penale, hanno contribuito a trarre in inganno l'autorità giudiziaria
  • Una singola intercettazione o un unico incontro possono, a seconda del contesto e della loro rilevanza associativa, concorrere a formare la rappresentazione di una condotta illecita e quindi assumere rilievo ai fini della riparazione
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice della riparazione è limitato alla correttezza logico-giuridica del ragionamento: la Suprema Corte non rivede i fatti che sono rimessi al giudice di merito
  • Per proporre ricorso in cassazione è necessario formulare motivi specifici e congruamente motivati; censure generiche o promiscuamente formulate sui vizi della motivazione possono essere dichiarate aspecifiche e inammissibili
  • Il richiamo all'art. 5 CEDU non impedisce di applicare le limitazioni previste dall'art. 314 cod. proc. pen.: la CEDU tutela contro la detenzione formalmente illegittima, ma non elimina la possibilità di escludere l'indennizzo quando sussista dolo o colpa grave
  • L'assenza di una decisione cautelare irrevocabile che accerti l'illegittimità della misura cautelare rende più difficile dedurre l'insussistenza ab origine delle condizioni per la sua applicazione in sede di riparazione

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