Cassazione Penale, Ordinanza n. 19288/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di hashish, deducendo un unico motivo di vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena. Sosteneva che non fosse stata adeguatamente motivata la scelta di una pena ritenuta eccessivamente distante dal minimo edittale e chiedeva l'annullamento della decisione. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, poiché volto a censurare il trattamento sanzionatorio a fronte di una motivazione già giudicata sufficiente, logica e coerente. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva valorizzato l'entità del quantitativo di droga detenuto, aveva concesso le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e aveva determinato una pena base comunque inferiore alla media edittale prevista per la fattispecie contestata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione sulla pena resa in appello fosse congrua, non illogica e correttamente ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; ha quindi confermato le statuizioni impugnate e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Indica il trattamento sanzionatorio applicabile alle condotte riguardanti sostanze stupefacenti leggere; la Corte lo richiama per verificare che la pena irrogata sia comunque inferiore alla media edittale.
È il parametro di riferimento per la commisurazione della pena; la motivazione sulla dosimetria è ritenuta sufficiente quando consente di desumere l'uso dei criteri legali di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
È richiamato implicitamente attraverso i principi sulla motivazione; la Corte ritiene sufficiente una motivazione non analitica ma coerente e comprensibile nel suo complesso.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la sanzione sia contenuta entro limiti non eccedenti in modo macroscopico la media edittale e la motivazione risulti non illogica.
- Quando la pena è irrogata in misura pari o inferiore alla media edittale, il giudice non deve fornire una motivazione particolarmente analitica sulla dosimetria, essendo sufficiente il richiamo, espresso o desumibile dal complesso della sentenza, ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Una censura di legittimità che si limiti a contestare l'adeguatezza della pena senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile.
- La specifica e dettagliata spiegazione della scelta sanzionatoria è necessaria soprattutto quando la pena si discosti in modo significativo verso l'alto dalla misura media dell'edittale; non occorre invece un simile approfondimento quando la pena è media o inferiore alla media.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali si accompagna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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