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Sentenza

Sentenza n. 1098/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Prato ordinava al medesimo “ di non fare ritorno nel comune di Prato per la durata di anni 2 (DUE) a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza…..” in applicazione del d.lgs 159/2011 artt. 1-2, e ss. modificazioni;

Giustizia amministrativa202401258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Prato che vietava il ritorno nel Comune di Prato per due anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di ritorno adottato dal Questore di Prato ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011. Ha dedotto la violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2 del decreto, sostenendo che non fosse dimostrata la sua dedizione ad attività criminali, considerati i soli due episodi di reato richiamati. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990. Nel corpo del ricorso ha altresì contestato la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il provvedimento traeva fondamento da precedenti per reati in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, da un arresto per cessione di eroina seguito a fuga e inseguimento da parte delle forze dell’ordine, dal rinvenimento nell’abitazione di un’ingente somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita e da un ulteriore deferimento per cessione di eroina.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di difetto di motivazione, poiché il provvedimento indicava sia le norme applicate sia gli elementi fattuali posti a base della misura: i precedenti per spaccio, l’arresto per cessione di stupefacenti, la fuga dalle forze dell’ordine e il rinvenimento di una somma di denaro ritenuta proveniente dall’attività illecita. Gli stessi elementi sono stati ritenuti sufficienti, sul piano sostanziale, a evidenziare la pericolosità del soggetto e la sua dedizione ad attività illecite, integrando i presupposti per il divieto di ritorno. La contestazione relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta comunque infondata, poiché sussistevano, secondo quanto motivato dall’amministrazione, ragioni d’urgenza idonee a giustificare la deroga alla partecipazione procedimentale. La precedente domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 556 del 2024. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011

    "...in applicazione del d.lgs 159/2011 artt. 1-2..."

    Gli elementi relativi ai precedenti penali, all’arresto per cessione di stupefacenti, alla fuga dalle forze dell’ordine e al rinvenimento di denaro ritenuto provento illecito sono stati considerati idonei a dimostrare la pericolosità del soggetto e la sua dedizione ad attività illecite, legittimando il divieto di ritorno.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione è sufficiente quando il provvedimento espone le norme applicate e gli elementi di fatto che hanno condotto l’amministrazione a ritenere integrati i presupposti della misura.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrono ragioni d’urgenza, purché tali ragioni siano esplicitate nel provvedimento.

Massime di principio

  • Ai fini dell’adozione del divieto di ritorno previsto dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, la pericolosità del destinatario e la sua dedizione ad attività illecite possono essere desunte cumulativamente da precedenti per spaccio, arresti per cessione di stupefacenti, fuga dalle forze dell’ordine e rinvenimento di somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita.
  • Il requisito della motivazione del provvedimento di prevenzione è soddisfatto quando l’amministrazione indica le disposizioni applicate e descrive in modo sufficientemente puntuale gli elementi fattuali dai quali ricava la pericolosità del destinatario e l’integrazione dei presupposti della misura.
  • La contestazione della mancata comunicazione di avvio del procedimento è infondata quando il provvedimento dà conto di ragioni d’urgenza concretamente idonee a giustificare la deroga alle garanzie partecipative.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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