Cassazione Penale, Ordinanza n. 22244/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per resistenza a pubblico ufficiale è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. In ricorso ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e la modesta intensità del dolo. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era manifestamente infondata perché la decisione di merito aveva già fornito una motivazione esaustiva, corretta e logica sulla sussistenza del dolo; ha inoltre osservato che in appello non era stata svolta una censura specifica sull'intensità del dolo, ma solo critiche generiche all'integrazione della minaccia e della violenza.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in fatto; la Corte non entra nel merito della tipicità, limitandosi a ritenere infondata la censura sull'elemento soggettivo.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'elemento soggettivo del reato è inammissibile o manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione completa, coerente e logica sulla sussistenza del dolo.
- Le doglianze proposte in cassazione devono confrontarsi con le specifiche censure dedotte nei gradi di merito: non è valorizzabile una critica nuova o solo genericamente prospettata in appello, se non era stata specificamente introdotta nel precedente motivo di gravame.
- La contestazione della sola dinamica materiale della condotta, senza una specifica deduzione sull'intensità del dolo, non consente di rimettere in discussione in cassazione la motivazione di merito sulla componente psicologica del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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