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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04952/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano resa in una controversia locatizia conclusa con cessazione della materia del contendere. Prima della decisione, hanno depositato memoria con cui hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, allegando eventi successivi che avrebbero reso inutile la prosecuzione del giudizio. La Corte ha però rilevato che il difensore non era munito del mandato speciale richiesto dall'art. 390, comma 2, c.p.c., poiché la procura in calce al ricorso conteneva solo formule generiche di ampia facoltà di mandato, non idonee a comprendere la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio. Ne è derivato che la rinuncia non ha potuto produrre l'effetto estintivo, ma ha comunque evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti a coltivare l'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la memoria di rinuncia, priva di mandato speciale, non fosse sufficiente a determinare l'estinzione del processo per rinuncia validamente proposta; tuttavia, tale atto ha dimostrato un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, giustificando l'inammissibilità del ricorso. Non sono state poste spese, poiché l'intimata non ha svolto difese, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso richiede il mandato speciale del difensore; una procura generica non è sufficiente a consentire la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio.

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    in mancanza di valida rinuncia con mandato speciale, non si produce l'effetto estintivo del processo per rinuncia.

  • art. 13, d.P.R. 115/2002

    non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando la causa di inammissibilità è sopravvenuta.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere valida ed efficace, deve provenire da un difensore munito di mandato speciale; una procura formulata in termini generici non abilita a compiere atti dispositivi del diritto o dell'impugnazione.
  • Quando la dichiarazione di rinuncia non è idonea a produrre l'estinzione del processo per difetto del requisito formale del mandato speciale, essa può comunque essere valutata come indice inequivoco di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso, anziché estinguere il processo per rinuncia inefficace.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica se la causa di inammissibilità è sopravvenuta e non originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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