Cassazione Civile, Ordinanza n. 20313/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di due processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza dopo verifica generale, l'Amministrazione finanziaria notificava due avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni per gli anni d'imposta 2003 e 2004, recuperando IRPEG, IRAP e IVA indebitamente detratta, ritenendo inesistenti soggettivamente alcune operazioni e contestando inoltre ricavi non contabilizzati, mascherati da finanziamenti infruttiferi dei soci. La società impugnava gli avvisi e la CTP riuniti i ricorsi li accoglieva. In appello la CTR del Lazio accoglieva l'impugnazione dell'Agenzia solo quanto alle spese di lite, riducendole, e rigettava il resto, affermando in modo sintetico che gli argomenti e i documenti prodotti non erano sufficienti a superare la decisione di primo grado. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per motivazione meramente apparente e mancata autonoma valutazione delle censure e dei documenti prodotti in appello; con il secondo motivo, in subordine, omesso esame di fatti controversi e decisivi oggetto di discussione tra le parti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello solo apparente e quindi nulla per violazione del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione perché esamini nuovamente l'appello dell'Ufficio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione manca in modo assoluto o è solo apparente, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Nel processo tributario la sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva e non meramente assertiva o apodittica.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il mezzo per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per anomalia motivazionale che integra violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Resta sindacabile in cassazione soltanto la mancanza della motivazione in sé, nelle forme dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limiti ad affermazioni generiche o apodittiche senza confrontarsi con le doglianze e gli elementi istruttori specificamente dedotti dalle parti.
- Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale oggi deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la valutazione delle questioni giuridiche né il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La censura di nullità per violazione del minimo costituzionale della motivazione è ammissibile quando l'anomalia risulti dal testo della sentenza e si presenti come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
- In appello il giudice deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui ritiene infondate le censure e dei documenti prodotti; il semplice rinvio a formule di stile non consente il controllo di legittimità.
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