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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47052/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con plurimi motivi: 1) denuncia di nullità della sentenza di appello per omissione degli addebiti in epigrafe e scarna motivazione; 2) mancata derubricazione da ricettazione a contravvenzione di incauto acquisto (art. 712 c.p.), con critica alla valutazione del dolo; 3) contestazione della ricostruzione del dolo e dedotta buona fede dell'imputato (acquisti presso esercizio commerciale, documenti falsi forniti dall'addetto, assenza di anomalie nei controlli stradali, rilascio di ricevute); 4) censura sulla conferma della responsabilità per calunnia; 5) dedotta estinzione per prescrizione di alcuni reati in favore dell'imputato; 6) vizi nella dosimetria della pena, nell'applicazione della recidiva e nel bilanciamento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato in tutte le doglianze. Motivazione essenziale: la incompletezza dell'epigrafe in sentenza non determina nullità se il dispositivo è completo e i fatti sono desumibili dalla complessiva decisione e dagli atti di merito; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione in ricettazione ritenendo integrato il dolo (anche in forma eventuale) sulla base del possesso di beni di provenienza illecita, dei certificati falsi e della mancata plausibile giustificazione sull'origine; la ricostruzione della Corte territoriale non presenta vizi logici manifesti; la diversa qualificazione da altro giudice è irrilevante; la doglianza sulla calunnia è inconferente poiché quella questione non era devoluta in appello; la prescrizione non era maturata in ragione dell'applicazione della recidiva reiterata e specifica e delle interruzioni processuali calcolate; le critiche sulla dosimetria non potevano essere esaminate in Cassazione perché non formulate in appello o infondate. Conseguenze: conferma della condanna di primo grado (pena di anni 5 di reclusione e euro 5.000 di multa, con condanna al risarcimento nei confronti della parte civile) e condanna del ricorrente alle spese processuali, oltre al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (motivi di cassazione)

    Norma impiegata per elencare le censure dedotte in cassazione; la Corte ha valutato che le doglianze erano infondate o inammissibili ai sensi delle lettere richiamate.

  • art. 546 c.p.p., comma 3 (forma della sentenza)

    Stabilisce i requisiti formali della sentenza; la Corte ha interpretato che la mancanza di trascrizione in epigrafe non comporta nullità se il dispositivo è completo e i fatti sono desumibili dal corpo della decisione e dagli atti.

  • art. 712 c.p. (incauto acquisto)

    Richiamato dal ricorrente per chiedere derubricazione; la Corte ha confermato che la differenziazione tra incauto acquisto e ricettazione dipende dall'elemento psicologico e che il dolo eventuale può integrare la ricettazione.

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto integrato il dolo (anche eventuale) idoneo a configurare ricettazione laddove l'imputato era nella disponibilità di beni di probabile provenienza illecita e non forniva spiegazioni attendibili.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in ordine all'onere probatorio e garanzie difensive; la Corte ha ribadito che l'onere non è di provare l'innocenza ma di fornire spiegazioni allegabili inerenti all'origine della cosa.

  • art. 368 c.p. (calunnia)

    La questione relativa all'inesistenza della calunnia non era devoluta in appello; la Corte ha considerato la doglianza inconferente rispetto al giudizio di cassazione.

  • artt. 157 e 161 c.p. (prescrizione e cause che incidono sui termini)

    Richiamati nella censura di prescrizione: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui, a causa della recidiva e degli atti interruttivi, i termini di prescrizione non erano maturati.

  • art. 99 c.p. (recidiva)

    La recidiva reiterata e specifica è stata ritenuta applicabile; ciò ha inciso sul calcolo dei termini di prescrizione e sulla dosimetria della pena, giustificando il mancato bilanciamento delle attenuanti con la recidiva.

  • art. 62-bis, 133 e 69, comma 4 c.p. (circostanze e bilanciamento attenuanti/aggravanti)

    Riferite alle critiche sulla dosimetria: la Corte ha ritenuto che la gravità e la recidiva giustificassero la valutazione negativa sul bilanciamento delle attenuanti e che la disapplicazione della recidiva fosse motivata.

  • art. 616 c.p.p. (condanna per spese e ammende in caso di ricorso inammissibile)

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'omissione di trascrivere tutti i capi nell'epigrafe della sentenza non comporta automaticamente nullità se il dispositivo è completo e i fatti e le imputazioni risultano dal corpo della decisione e dagli atti di merito: va valutata la lesione del diritto di difesa nel concreto e non il mero refuso formale.
  • La differenza tra ricettazione (art. 648 c.p.) e incauto acquisto (art. 712 c.p.) dipende dall'elemento psicologico: la mera negligenza conduce all'ipotesi contravvenzionale, mentre la consapevolezza o il dolo eventuale della provenienza illecita integra la ricettazione.
  • Il possesso di beni di probabile provenienza illecita, soprattutto se accompagnato da documenti falsificati o da mancata spiegazione attendibile della provenienza, può legittimamente fondare la prova del dolo di ricettazione; non grava sull'imputato l'onere di provare l'origine lecita, bensì di allegare una spiegazione plausibile.
  • La valutazione diversa di fatti analoghi da parte di un altro giudice (diversa qualificazione) non vincola la Corte che decide il caso concreto: la decisione si fonda sulle risultanze istruttorie e sulla motivazione del giudice che ha deciso il merito.
  • Le questioni non dedotte in sede di appello o non adeguatamente motivate non possono essere esaminate in Cassazione: è necessario averle tempestivamente e formalmente impugnate nei gradi precedenti per ottenerne il sindacato in sede di legittimità.
  • L'applicazione della recidiva ha effetti sul calcolo dei termini di prescrizione (aumentandoli) e sulla determinazione della pena; perciò le doglianze sulla prescrizione devono tenere conto dell'eventuale ricaduta della recidiva e degli atti interruttivi.

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