Cassazione Penale, Sentenza n. 47052/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con plurimi motivi: 1) denuncia di nullità della sentenza di appello per omissione degli addebiti in epigrafe e scarna motivazione; 2) mancata derubricazione da ricettazione a contravvenzione di incauto acquisto (art. 712 c.p.), con critica alla valutazione del dolo; 3) contestazione della ricostruzione del dolo e dedotta buona fede dell'imputato (acquisti presso esercizio commerciale, documenti falsi forniti dall'addetto, assenza di anomalie nei controlli stradali, rilascio di ricevute); 4) censura sulla conferma della responsabilità per calunnia; 5) dedotta estinzione per prescrizione di alcuni reati in favore dell'imputato; 6) vizi nella dosimetria della pena, nell'applicazione della recidiva e nel bilanciamento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato in tutte le doglianze. Motivazione essenziale: la incompletezza dell'epigrafe in sentenza non determina nullità se il dispositivo è completo e i fatti sono desumibili dalla complessiva decisione e dagli atti di merito; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione in ricettazione ritenendo integrato il dolo (anche in forma eventuale) sulla base del possesso di beni di provenienza illecita, dei certificati falsi e della mancata plausibile giustificazione sull'origine; la ricostruzione della Corte territoriale non presenta vizi logici manifesti; la diversa qualificazione da altro giudice è irrilevante; la doglianza sulla calunnia è inconferente poiché quella questione non era devoluta in appello; la prescrizione non era maturata in ragione dell'applicazione della recidiva reiterata e specifica e delle interruzioni processuali calcolate; le critiche sulla dosimetria non potevano essere esaminate in Cassazione perché non formulate in appello o infondate. Conseguenze: conferma della condanna di primo grado (pena di anni 5 di reclusione e euro 5.000 di multa, con condanna al risarcimento nei confronti della parte civile) e condanna del ricorrente alle spese processuali, oltre al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (motivi di cassazione)
Norma impiegata per elencare le censure dedotte in cassazione; la Corte ha valutato che le doglianze erano infondate o inammissibili ai sensi delle lettere richiamate.
art. 546 c.p.p., comma 3 (forma della sentenza)
Stabilisce i requisiti formali della sentenza; la Corte ha interpretato che la mancanza di trascrizione in epigrafe non comporta nullità se il dispositivo è completo e i fatti sono desumibili dal corpo della decisione e dagli atti.
art. 712 c.p. (incauto acquisto)
Richiamato dal ricorrente per chiedere derubricazione; la Corte ha confermato che la differenziazione tra incauto acquisto e ricettazione dipende dall'elemento psicologico e che il dolo eventuale può integrare la ricettazione.
Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto integrato il dolo (anche eventuale) idoneo a configurare ricettazione laddove l'imputato era nella disponibilità di beni di probabile provenienza illecita e non forniva spiegazioni attendibili.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine all'onere probatorio e garanzie difensive; la Corte ha ribadito che l'onere non è di provare l'innocenza ma di fornire spiegazioni allegabili inerenti all'origine della cosa.
La questione relativa all'inesistenza della calunnia non era devoluta in appello; la Corte ha considerato la doglianza inconferente rispetto al giudizio di cassazione.
artt. 157 e 161 c.p. (prescrizione e cause che incidono sui termini)
Richiamati nella censura di prescrizione: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui, a causa della recidiva e degli atti interruttivi, i termini di prescrizione non erano maturati.
La recidiva reiterata e specifica è stata ritenuta applicabile; ciò ha inciso sul calcolo dei termini di prescrizione e sulla dosimetria della pena, giustificando il mancato bilanciamento delle attenuanti con la recidiva.
art. 62-bis, 133 e 69, comma 4 c.p. (circostanze e bilanciamento attenuanti/aggravanti)
Riferite alle critiche sulla dosimetria: la Corte ha ritenuto che la gravità e la recidiva giustificassero la valutazione negativa sul bilanciamento delle attenuanti e che la disapplicazione della recidiva fosse motivata.
art. 616 c.p.p. (condanna per spese e ammende in caso di ricorso inammissibile)
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'omissione di trascrivere tutti i capi nell'epigrafe della sentenza non comporta automaticamente nullità se il dispositivo è completo e i fatti e le imputazioni risultano dal corpo della decisione e dagli atti di merito: va valutata la lesione del diritto di difesa nel concreto e non il mero refuso formale.
- La differenza tra ricettazione (art. 648 c.p.) e incauto acquisto (art. 712 c.p.) dipende dall'elemento psicologico: la mera negligenza conduce all'ipotesi contravvenzionale, mentre la consapevolezza o il dolo eventuale della provenienza illecita integra la ricettazione.
- Il possesso di beni di probabile provenienza illecita, soprattutto se accompagnato da documenti falsificati o da mancata spiegazione attendibile della provenienza, può legittimamente fondare la prova del dolo di ricettazione; non grava sull'imputato l'onere di provare l'origine lecita, bensì di allegare una spiegazione plausibile.
- La valutazione diversa di fatti analoghi da parte di un altro giudice (diversa qualificazione) non vincola la Corte che decide il caso concreto: la decisione si fonda sulle risultanze istruttorie e sulla motivazione del giudice che ha deciso il merito.
- Le questioni non dedotte in sede di appello o non adeguatamente motivate non possono essere esaminate in Cassazione: è necessario averle tempestivamente e formalmente impugnate nei gradi precedenti per ottenerne il sindacato in sede di legittimità.
- L'applicazione della recidiva ha effetti sul calcolo dei termini di prescrizione (aumentandoli) e sulla determinazione della pena; perciò le doglianze sulla prescrizione devono tenere conto dell'eventuale ricaduta della recidiva e degli atti interruttivi.
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