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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30761/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. difettasse di specificità e si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che il motivo era generico e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una puntuale critica delle ragioni in fatto e in diritto poste a base della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove, senza indicare specifici vizi di motivazione, contraddittorietà o travisamento delle risultanze processuali.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto deve essere specifica e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non può ridursi a una generica riproposizione di tesi già disattese.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    La Corte richiama il principio secondo cui è preclusa alla Cassazione la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo la loro valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura meramente assertiva o riproduttiva di deduzioni già esaminate.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto o delle prove; il ricorso è inammissibile se mira solo a sostituire la propria lettura delle risultanze processuali a quella del giudice di merito.
  • La dedotta mancata applicazione della particolare tenuità del fatto non è scrutinabile in cassazione se il ricorso non indica puntuali vizi logici, giuridici o travisamenti della motivazione di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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