Cassazione Penale, Ordinanza n. 24863/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non scrutinabile la censura sulla motivazione relativa all'art. 129 c.p.p. perché generica e non rientrante nei casi di ricorso consentiti contro la sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata con il consenso del pubblico ministero in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso censurava il vizio di motivazione quanto alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma la Corte ha rilevato che la doglianza era generica ed era comunque proposta al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., essendo stata la sentenza resa su patteggiamento.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che nel caso di specie ha definito il giudizio.
Norma incriminatrice del reato oggetto di imputazione, richiamata nella sentenza di patteggiamento.
La verifica delle cause di proscioglimento può essere dedotta, ma nel caso concreto la relativa doglianza è stata ritenuta generica e non ammissibile.
Individua i casi nei quali è proponibile ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; il motivo proposto è stato ritenuto fuori da tali casi.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso, con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La censura relativa al mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere specifica e non meramente assertiva; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è inammissibile de plano, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24733/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24735/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24736/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24737/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24739/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24741/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →