Cassazione Penale, Sentenza n. 38759/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata a Volpe per il delitto di estorsione aggravata in relazione al contesto di criminalita' organizzata (riferito al clan Partenio). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 274, co.1, lett. c) c.p.p. e 299 c.p.p. e manifesta illogicita' della motivazione, sostenendo che il decorso di tempo (oltre 8 anni) e il puntuale rispetto delle prescrizioni (compresi ampi permessi lavorativi) avevano fatto venire meno le esigenze cautelari e il pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha ritenuto i motivi aspecifici in quanto riproposizione delle stesse ragioni gia' esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame. Sul merito la Corte ha condiviso la valutazione che il solo decorso del tempo e il comportamento osservante del ricorrente non costituiscono di per se' elementi idonei a revocare la misura, in assenza di fatti sopravvenuti o elementi nuovi e concreti che dimostrino la perdita delle esigenze cautelari. La decisione del Tribunale del riesame, che aveva rilevato la gravita' della condotta, il contributo al sodalizio e la personalita' allarmante del Volpe, e' stata ritenuta adeguatamente motivata. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Riferimento alle esigenze cautelari e ai presupposti per la misura; la Corte ricorda che la sola decorrenza del tempo o il rispetto formale delle prescrizioni non sono sufficienti, senza elementi nuovi che derogano alle esigenze cautelari.
Norma sulla revoca o sostituzione delle misure cautelari; interpretata nel senso che la revoca richiede la mancanza o attenuazione concreta delle condizioni che giustificarono la misura, dimostrata da fatti sopravvenuti o rivalutabili.
Articolo relativo all'associazione mafiosa e al contesto di criminalita' organizzata; la gravita' del reato e il ruolo del ricorrente nel sodalizio (contributo all'estorsione e consapevolezza delle dinamiche del gruppo) sono stati valutati come elementi rilevanti ai fini della persistenza del pericolo di recidiva.
Massime di principio
- La mera decorrenza del tempo e il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura non bastano a ottenere la revoca: occorrono fatti nuovi, concreti e comprovati che dimostrino la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Quando la condotta contestata e' grave e collegata a un contesto di criminalita' organizzata, i giudici richiedono una motivazione rigorosa per ritenere venute meno le esigenze cautelari; la gravita' e la contiguita' al gruppo criminale pesano notevolmente.
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice del gravame; la riproposizione di argomentazioni gia' rigettate e' considerata motivo aspecifico e rende il ricorso inammissibile.
- In caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura e' strategico produrre nuove prove o circostanze obiettive (es. elementi di dissociazione dal gruppo, atti formali di collaborazione, prove di cambiamento oggettivo delle condizioni personali) che possano essere valutate come modificative dello status cautelare.
- Il giudizio sulla necessita' e adeguatezza della misura tiene conto sia dell'attualita' del pericolo di recidiva sia della proporzionalita' della misura rispetto alla gravita' del fatto e alla pena inflitta; il giudice deve motivare entrambi gli aspetti.
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