Cassazione Penale, Sentenza n. 34569/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato, vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni fallita il 7 gennaio 2014, ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Perugia che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, contestata in concorso con il presidente del consiglio di amministrazione, nel frattempo deceduto. Le operazioni individuate erano la cessione di un ramo d’azienda a una società terza e la sistematica omissione, quantomeno nel periodo 2011-2013, dei versamenti fiscali e previdenziali. Con il primo motivo la difesa deduce vizio di motivazione sulla configurabilità del reato: quanto alla cessione, lamenta che non sia stata valutata la censura secondo cui il negozio non pregiudicava la fallita e mancava il nesso causale con il dissesto, escluso anche dal curatore; quanto agli omessi versamenti, segnala la mancanza di debiti per il 2008-2010, la riferibilità del debito 2011 a sanzioni per emissione di fatture per operazioni inesistenti allora contestate e l’esiguità degli importi non versati nel 2012 e 2013. Con il secondo motivo lamenta l’insufficienza della motivazione circa la propria responsabilità per operazioni attribuite al presidente, senza chiarire se fosse autore materiale, concorrente morale oppure responsabile per omesso impedimento. La Corte rileva inoltre che, rispetto alla cessione, occorre valutare se il fatto sia eventualmente da qualificare come bancarotta fraudolenta patrimoniale anziché da operazioni dolose; e che, per gli omessi versamenti, la sentenza non accerta in concreto gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti, limitandosi ad affermazioni generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi e annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. In relazione alla cessione del ramo d’azienda, il giudice di rinvio dovrà distinguere la bancarotta da operazioni dolose dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale e, se del caso, procedere alla diversa qualificazione giuridica, verificando anche ex ante la concreta pericolosità della condotta. Per gli omessi versamenti dovrà accertare se essi siano espressione di specifiche e selettive scelte gestionali dolose, se abbiano prodotto un depauperamento non giustificabile nell’interesse dell’impresa causalmente collegato al fallimento e se il dissesto fosse prevedibile in concreto. Dovrà inoltre precisare il titolo di responsabilità dell’imputato e svolgere la verifica probatoria e motivazionale corrispondente. L’esclusione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non era stata impugnata dalla parte pubblica e si era quindi formata preclusione; non è decorso il termine massimo di prescrizione, indicato in dodici anni e sei mesi, oltre almeno 105 giorni di sospensione, con scadenza al 20 ottobre 2026. La Corte ha concluso per l’annullamento con rinvio, non per l’estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, seconda parte, legge fallimentare
In sintesi, occorre la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un'omissione ad essa correlata, determini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa.
La bancarotta impropria da operazioni dolose richiede dolo rispetto alle operazioni, mentre il fallimento non deve essere voluto; il dissesto deve essere prevedibile in concreto quale effetto della condotta antidoverosa.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Il punto della decisione non risulta impugnato dalla parte pubblica e, pertanto, su di esso si è formata una preclusione.
L’esclusione dell’aggravante dei più fatti di bancarotta, riconosciuta in primo grado e non impugnata dalla parte pubblica, non poteva essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità.
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Seppure l'esclusione di tale seconda aggravante non venga esplicitata nel dispositivo, la motivazione della sentenza di primo grado dà conto del riconoscimento della sola prima aggravante (che non è ad effetto speciale e quindi non rileva a fini prescrizionali), la quale viene posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti (cfr. pagg. 14 e 15 sentenza di primo grado).
Poiché l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non era stata riconosciuta, non se ne poteva considerare l’effetto sul termine di prescrizione.
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
Se il rimprovero mosso all’imputato si riduce a quello di aver distratto l'azienda, mascherando il depauperamento attraverso la stipula di un contratto di cessione, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare l'eventualità di riqualificare il fatto nel diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al combinato disposto degli artt. 223 comma primo e 216 comma primo n. 1) legge fall., risolvendosi la contestazione in quella di aver dissipato le risorse della società in assenza di qualsiasi interesse per la stessa, ferma restando la necessità di verificare con valutazione ex ante la concreta pericolosità di quella che assumerebbe i connotati di una condotta distrattiva o dissipativa.
Quando la condotta contestata consiste sostanzialmente nella distrazione o dissipazione di beni aziendali mediante una cessione, il fatto può richiedere la riqualificazione come bancarotta fraudolenta patrimoniale; la concreta pericolosità della condotta va verificata ex ante.
art. 223, comma 1, legge fallimentare
Infatti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose si differenziano per specifici caratteri strutturali: il primo è integrato da atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo, come già ricordato, concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il dissesto.
La bancarotta patrimoniale riguarda atti distrattivi o dissipativi pericolosi per i creditori e non richiede che essi abbiano causato il dissesto; la bancarotta da operazioni dolose riguarda invece condotte diverse dalla distrazione o dissipazione, ma causalmente collegate al dissesto.
Non viene spiegato, infatti, se l'imputato sia l’autore materiale delle condotte dolose, o sia il concorrente morale (come ispiratore, determinatore), oppure sia responsabile delle stesse a titolo omissivo ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen.
La motivazione deve individuare la forma concreta del concorso attribuito all’imputato, poiché autore materiale, concorrente morale e concorrente omissivo implicano distinti presupposti probatori e motivazionali.
Non viene spiegato, infatti, se l'imputato sia l’autore materiale delle condotte dolose, o sia il concorrente morale (come ispiratore, determinatore), oppure sia responsabile delle stesse a titolo omissivo ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen.
Se la responsabilità è prospettata a titolo omissivo, la sentenza deve esplicitare tale titolo e i relativi presupposti, distinguendolo dall’autoria materiale e dal concorso morale.
Tale prospettiva, che rientra nei poteri di “definizione giuridica del fatto” spettanti anche di ufficio alla Corte di appello ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen., è stata completamente ignorata e, richiedendo comunque una verifica anche di componenti fattuali e valutative, deve essere rimessa al giudice di merito.
La Corte di appello può procedere d’ufficio alla diversa definizione giuridica del fatto; quando la riqualificazione richiede verifiche fattuali e valutative, la questione deve essere esaminata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nella bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, il dolo deve investire la consapevolezza e volontà delle operazioni antidoverose; il dissesto, quale evento non voluto, deve risultare prevedibile in concreto, senza ricorrere a presunzioni automatiche o generalizzanti.
- Le operazioni dolose possono consistere anche in omissioni, inclusi omessi versamenti fiscali e previdenziali protratti e sistematici. Non basta però accertare l’inadempimento: occorre provare che esso esprima specifiche e selettive scelte gestionali dolose, abbia prodotto un depauperamento non giustificabile nell’interesse dell’impresa e sia causalmente collegato al dissesto, prevedibile in concreto.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta impropria da operazioni dolose hanno struttura distinta: la prima riguarda atti di distrazione o dissipazione idonei a mettere in pericolo le ragioni dei creditori e non richiede un nesso causale con il dissesto; la seconda presuppone condotte diverse dalla distrazione o dissipazione e il loro nesso eziologico con il dissesto.
- Quando una cessione d’azienda rappresenti, secondo l’ipotesi accusatoria, una distrazione o dissipazione mascherata, il giudice deve valutare la possibile riqualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta patrimoniale e verificare ex ante la concreta pericolosità della condotta.
- La motivazione sulla responsabilità concorsuale deve specificare se l’imputato abbia agito quale autore materiale, concorrente morale o concorrente omissivo: ciascuna forma richiede presupposti probatori e argomentativi propri.
- La prevedibilità del dissesto nella bancarotta da operazioni dolose deve essere valutata in concreto alla luce degli elementi del caso, evitando automatismi incompatibili con l’accertamento della responsabilità personale.
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