Cassazione Penale, Sentenza n. 9161/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore con unico motivo: vizio di motivazione per l'esclusione della legittima difesa (o eccesso colposo in essa), dell'attenuante della provocazione e, in subordine, delle attenuanti generiche. Si sosteneva che l'imputato avesse agito in continuità con una precedente aggressione subita e in stato d'ira/timore, giustificando una reazione armata e tardiva rispetto al litigio iniziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato correttamente l'esclusione della legittima difesa perché la reazione dell'imputato è avvenuta in assenza di un pericolo attuale (ritorno deliberato in piazza armato, uso dell'arma quando non era in corso un'aggressione) e perché erano disponibili altre vie di difesa. L'attenuante della provocazione è stata esclusa per tardività della reazione e per evidente sproporzione tra offesa e reazione; la richiesta delle generiche è stata respinta in considerazione del comportamento post-fatto e dei precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"pericolo attuale di un'offesa"
La causa di giustificazione della legittima difesa richiede l'esistenza di un pericolo attuale e la necessità della reazione; non è configurabile quando il pericolo è solo ipotizzabile per il futuro o quando l'agente può scegliere altre vie di difesa (es. fuga o intervento delle forze dell'ordine).
art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen.
"attenuante della provocazione"
L'attenuante non richiede una proporzione rigorosa fra offesa e reazione, ma richiede che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto e sussista un nesso causale; è esclusa in presenza di evidente sproporzione o quando la reazione è tardiva e non determinata esclusivamente dallo stato d'ira conseguente alla provocazione.
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; può inoltre essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende se manca giustificazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La legittima difesa extra-domiciliare presuppone un pericolo attuale e la necessità della reazione: azioni volte a prevenire un rischio futuro o a reprimere pericoli già esauriti non rientrano nella causa di giustificazione.
- La disponibilità di vie alternative di difesa (fuga, richiesta di intervento delle forze dell'ordine) tende a escludere la necessità della reazione armata e quindi la legittima difesa.
- L'attenuante della provocazione richiede un nesso causale tra provocazione e reazione e una adeguatezza della risposta alla gravità dell'offesa; la reazione tardiva o manifestamente sproporzionata può escludere l'attenuante.
- Le attenuanti generiche possono essere negate per il comportamento post-fatto del reo (es. irreperibilità, mancata ravvedimento critico) e per la rilevante pericolosità sociale desumibile da precedenti.
- In cassazione è necessario censurare specificamente la struttura della motivazione di merito o contestare il travisamento delle prove: argomentazioni meramente riformulatorie o generiche sulla valutazione del fatto sono frequentemente dichiarate inammissibili.
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