Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7840/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione taluni capi e confermato o rideterminato la condanna per altri (falso ideologico in registro cimiteriale, violazione di sepolcro e soppressione di cadavere). Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di norme processuali e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con acquisizione di prove e documenti ritenuti decisivi; 2) vizi di motivazione e insufficienza probatoria sui capi D), S) e V) (contestando la qualificazione del registro come atto fidefacente, la sua responsabilità rispetto a compiti di controllo amministrativo, la mancata prova di dazione di denaro per corruzione e l'inscindibilità della responsabilità rispetto al coimputato Damino); 3) errori nella determinazione della pena e mancata valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche e procedurali (richiesta di trasferimento, annullamento di misure disciplinari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel suo complesso infondato. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla rinnovazione dell'istruttoria e alla acquisizione documentale, confermando il principio secondo cui la rinnovazione in appello è eccezionale e richiede che il giudice non possa decidere allo stato degli atti. Ha inoltre respinto la censura sulla mancata assoluzione per carenze probatorie e sulla insussistenza dell'aggravante per la natura fidefacente del registro, affermando che i registri cimiteriali tenuti dal custode hanno natura pubblicistica e dotazione di fede privilegiata, integrando l'aggravante del falso ideologico se l'annotazione è falsa. Ha rigettato le altre doglianze sulla responsabilità indipendente del ricorrente rispetto al coimputato e sul trattamento sanzionatorio, confermando così la sentenza di merito (compreso il proscioglimento per prescrizione di taluni capi e la condanna/rideterminazione per i restanti capi come deciso in appello).

Norme richiamate

  • art. 493 c.p. (falso ideologico)

    Il fatto di falsificare annotazioni in registri cimiteriali può integrare il reato di falso ideologico. Se il registro ha natura di atto con fede privilegiata, può concorrere l'aggravante prevista per il falso in atto fidefacente.

  • art. 479 c.p. (violazione di sepolcro)

    comma 2 menzionato nel testo

    La violazione del luogo di sepoltura e la soppressione/disperdimento di resti mortali costituiscono reati autonomi; la Corte ha esaminato la qualificazione e la rilevanza dell'aggravante richiamata in relazione alla fattispecie.

  • art. 476, comma 2 c.p. (aggravante per falso in atto fidefacente)

    La Corte ha richiamato che l'aggravante si applica quando il documento è emesso da un pubblico ufficiale investito di speciale potestà documentatrice attribuita da legge o regolamento, come i registri cimiteriali tenuti dal custode.

  • d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamenti polizia mortuaria)

    Il regolamento e la disciplina vigente obbligano il servizio di custodia a tenere registri vidimati e a annotare movimenti e operazioni sulle salme; ciò attribuisce al custode compiti di natura pubblicistica e valore documentario agli atti da lui redatti.

  • artt. 603, 190, 234 c.p.p. (richiami procedurali sull'istruttoria)

    Richieste di rinnovazione dell'istruttoria e acquisizione di prove in appello devono essere fondate su necessità decisiva; la Corte ha confermato che la rinnovazione è eccezionale e la mancata acquisizione documentale è rilevante solo se la prova risulti decisiva e specificamente indicata.

  • art. 125, comma 3 e art. 129, comma 2 c.p.p.

    Norme richiamate nelle censure difensive: art. 125 c.p.p. sulla rinnovazione dell'istruttoria; art.129 c.p.p. su pronuncia nel merito/assoluzione per mancata prova. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati gli argomenti che invocavano queste disposizioni senza dimostrare la rilevanza decisiva delle prove mancanti.

  • art. 111 Cost.; 6 par.3 CEDU

    Richiami a garanzie di giusto processo e ragionevole durata del processo; la Corte ha ritenuto compatibile la decisione di merito con le garanzie costituzionali e convenzionali, dato il corretto esercizio della discrezionalità giudiziaria.

  • art. 62-bis, 132, 133 c.p. e art. 114 c.p. (circostanze e partecipazione)

    Richieste difensive su valutazione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio sono state rigettate: il giudice di merito può negare le attenuanti sulla base della gravità delle condotte e della personalità criminosa mostrata, e non è tenuto a motivare punto per punto ogni deduzione difensiva.

  • Sezioni Unite e giurisprudenza di legittimità (richiami: Sez. U n.12602/2015, Sez. U n.6903/2016 etc.)

    La Corte ha richiamato principi consolidati: la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e la mancata impugnazione per alcuni reati impedisce di riattivare il rapporto processuale per reati per i quali si è formato il giudicato parziale.

Massime di principio

  • I registri cimiteriali tenuti dal custode, regolati dalla normativa sulla polizia mortuaria, possono avere natura pubblicistica e dotazione di fede privilegiata: annotazioni false possono integrare il falso ideologico aggravato.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è un rimedio eccezionale: il giudice d'appello la concede solo se, a suo giudizio, non è possibile decidere sulla base degli atti già prodotti in primo grado; le richieste generiche o non provate come decisive vengono respinte.
  • L'assoluzione o il proscioglimento di un coimputato non comporta automaticamente l'assoluzione dell'altro: la responsabilità può essere personale e autonoma rispetto a ruoli e condotte differenti, anche se collegati gerarchicamente.
  • Per contestare efficacemente una condanna è necessario indicare con specificità quali prove mancanti o quali elementi probatori sarebbero decisivi; mere elencazioni di elementi omessi senza spiegare la loro incidenza sulla decisione sono normalmente ininfluenti.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito può negare le attenuanti generiche sulla base della gravità e della riprovevolezza delle condotte; non è obbligato a motivare punto per punto ogni allegazione difensiva purché indichi i motivi preponderanti del diniego.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.