Cassazione Penale, Sentenza n. 29117/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 05/07/2023 che aveva sospeso l'esecutività dell'ordine di sgombero emesso dal P.M.; il ricorrente chiedeva sia la sospensione dello sgombero sia la revoca dell'ordine di demolizione emesso con sentenza irrevocabile del 2009 nei confronti della figlia (Aurioso Anna). Denuncia di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per aver il giudice ritenuto di non poter revocare l'ordine di demolizione e per avere, secondo il ricorrente, svilito il principio di proporzionalità in presenza di comprovate esigenze abitative e di condizioni di salute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, sebbene il tribunale possa aver commesso un errore nel qualificare la posizione del ricorrente come "usuario", la domanda di revoca dell'ordine di demolizione proposta da un terzo privo di titolo di proprietà era manifestamente infondata in diritto. La Corte ha ricordato che l'ordine di demolizione è una misura reale/dispositiva ex art. 31 DPR 380/01 e che la verifica del principio di proporzionalità, ai sensi della giurisprudenza CEDU, riguarda principalmente l'autore/proprietario (o il suo nucleo familiare diretto) dell'opera abusiva; i terzi senza titolo non possono opponersi efficacemente all'esecuzione con argomentazioni generiche relative alla salute o alla necessità abitativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si è dato atto che la sospensione sine die dello sgombero disposta in primo grado non risulta al momento impugnata dal P.M.
Norme richiamate
Disciplina l'esecuzione delle misure ripristinatorie disposte in sede penale e individua il P.M. come organo promotore dell'esecuzione; controversie su titolo o modalità esecutive vanno avanti davanti al giudice dell'esecuzione.
L. n. 47 del 1985, art. 7 (ora art. 31 DPR 380/01)
Indica la fonte normativa dell'ordine di demolizione; la Corte sottolinea che l'ordine di demolizione pronunciato dal giudice penale è la misura reale da eseguire e si applica nei confronti di chi vanti diritti sull'opera.
Riconosce la natura reale e ripristinatoria dell'ordine di demolizione; la Corte lo utilizza per chiarire che la proporzionalità deve essere valutata soprattutto rispetto all'autore/proprietario dell'abuso.
art. 619 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che, se la decisione in diritto è corretta, la motivazione può essere integrata o corretta e che il vizio di motivazione non estende le tutele contro argomentazioni di parte infondate.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente per la tutela della vita privata e familiare/abitative; la Corte precisa che la giurisprudenza CEDU valuta la proporzionalità principalmente con riguardo all'abitazione dell'autore/proprietario e in presenza di adeguate garanzie procedurali.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur mantenendo l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione emesso in sede penale ha natura reale e si applica prioritariamente nei confronti dell'autore o del proprietario dell'opera abusiva; i terzi privi di titolo difficilmente otterranno la revoca.
- Il principio di proporzionalità connesso all'art. 8 CEDU si valuta soprattutto rispetto all'abitazione dell'autore/proprietario e richiede garanzie procedurali e prove concrete (consapevolezza dell'illegalità, tempi per la sanatoria, condizioni di salute e socio-economiche).
- Le questioni sul titolo e sulle modalità esecutive devono essere sollevate nel procedimento di esecuzione promosso dal P.M. ai sensi dell'art. 655 c.p.p.; il giudice dell'esecuzione è destinatario delle contestazioni concrete e documentate.
- Argomentazioni generiche, non provate o riferite a meri rapporti di godimento senza titolo non sono idonee a dimostrare la necessità di revocare un ordine di demolizione.
- Il vizio di motivazione non è utilizzabile per sostenere argomentazioni di parte manifestamente infondate: l'eventuale censura sulla mancata accoglienza di tali argomentazioni diventa questione di fatto o, se del caso, di violazione di legge specifica.
- La sospensione dello sgombero è misura cautelare diversa dalla revoca dell'ordine di demolizione; l'assenza di impugnazione da parte del P.M. può mantenere provvisoriamente in vigore una sospensione, ma non elimina l'ordine di demolizione definitivo.
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