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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16837/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. Resta ferma l'ordinanza impugnata, che aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p., l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato la perdita di efficacia dell'affidamento in prova al servizio sociale già concesso. Deduceva l'erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen., sostenendo in sostanza che la mancata presentazione all'UEPE di Reggio Emilia per la sottoscrizione del verbale delle prescrizioni non dovesse essere considerata, da sola, decisiva ai fini della perdita di efficacia della misura alternativa. La Corte rileva però che tale dato era assorbente e non era stato efficacemente contrastato, mentre le ulteriori censure si traducevano in una diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di sorveglianza, il quale aveva anche valorizzato la perdita di impegni lavorativi e di volontariato e recenti condotte illecite sintomatiche di una ripresa della capacità a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.

    È il parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare l'erronea applicazione della legge penale o di norme processuali; la censura è stata ritenuta non decisiva perché non si confrontava con il dato fattuale assorbente valorizzato dal giudice di sorveglianza.

  • art. 47 ord. pen.

    Disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ribadisce che la perdita di efficacia della misura può essere dichiarata quando vengano meno i presupposti concreti della sua eseguibilità e della sua funzione rieducativa, anche in ragione della mancata presentazione all'UEPE e di ulteriori condotte incompatibili con il beneficio.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero non ravvisate nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decisoria dell'ordinanza impugnata e si limita a proporre una lettura alternativa di elementi già valutati dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la mancata presentazione al servizio competente per la sottoscrizione delle prescrizioni può integrare un dato assorbente ai fini della perdita di efficacia della misura, specie se accompagnata da ulteriori elementi sintomatici del venir meno dei presupposti del beneficio.
  • La valutazione sulla permanenza dei presupposti di una misura alternativa può legittimamente considerare, oltre al singolo inadempimento, anche la perdita di stabilità lavorativa o di impegni risocializzanti e la sopravvenienza di condotte illecite indicative di una ripresa della capacità a delinquere.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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