Cassazione Penale, Ordinanza n. 04723/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, quindi, la decisione di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di furto aggravato consumato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Ha dedotto: 1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione e travisamento del materiale probatorio, specie sul significato attribuito alla fuga dopo il fatto; 2) vizio motivazionale per la mancata esclusione della punibilità ex art. 47 c.p.; 3) erronea qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, sostenendo che la refurtiva non sarebbe mai entrata nel dominio esclusivo dell'agente; 4) vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi, secondo e quarto motivi in parte non deducibili, generici o manifestamente infondati; il terzo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il furto si consuma quando il bene passa, anche per breve tempo, nel dominio esclusivo dell'agente.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il travisamento della prova deve essere dedotto indicando specificamente l'altro atto del processo che sarebbe stato oggetto di travisamento; non sono ammissibili doglianze meramente fattuali o ripetitive.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare gli elementi posti a base della censura; la mancanza di specificità determina inammissibilità.
La doglianza sulla mancata esclusione della punibilità è stata ritenuta generica e non specificamente argomentata nel caso concreto.
È richiamato come parametro per la valutazione discrezionale delle attenuanti generiche e della personalità del reo.
La recidiva può essere valorizzata solo se il giudice ritiene concretamente che i precedenti incidano sul trattamento sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
La sentenza presuppone la configurabilità del furto aggravato, confermando la condanna per furto aggravato consumato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito un riesame del fatto o del materiale probatorio; la censura per travisamento della prova è ammissibile solo se si indica specificamente quale atto del processo sia stato travisato e in che modo la decisione se ne sia discostata.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata, è aspecifico e inammissibile.
- Il furto si consuma quando la cosa sottratta passa, anche per un tempo minimo, nel dominio esclusivo dell'agente; è quindi consumato e non tentato se l'agente abbia conseguito l'autonoma disponibilità del bene, anche se poi venga immediatamente fermato.
- Le attenuanti generiche e la recidiva sono valutazioni di merito che richiedono motivazione sufficiente ma non analitica; il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti prevalenti ex art. 133 c.p., purché emerga la concreta incidenza della personalità e dei precedenti sul trattamento sanzionatorio.
- La recidiva non opera in modo automatico, salvo i casi obbligatori: il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione del reato sia sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
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