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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29099/2020 del 18/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli attori (Levato e Villa) avevano chiesto l'accertamento e la restituzione della parte di prezzo eccedente il prezzo massimo legale per la cessione in proprietà superficiaria di un'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 35 legge 865/1971. I convenuti (i Colombo) contestavano l'esistenza del vincolo del prezzo massimo, ritenendo che i vincoli originari fossero venuti meno in seguito all'abrogazione dei commi 15-19 dell'art. 35 dalla legge 179/1992 e richiamando la normativa successiva; inoltre i ricorrenti lamentavano la mancata applicazione della delibera CIMPE n.684/2008 quale criterio di calcolo e, in memoria, invocavano il nuovo quadro normativo introdotto dall'art.25-undecies del d.l.119/2018 (conv. con legge 136/2018) che consente l'affrancazione retroattiva dal vincolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei fratelli Colombo. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse conforme al quadro normativo e alla giurisprudenza di legittimità (in particolare la pronuncia a Sezioni Unite n.18135/2015) secondo cui il vincolo del prezzo massimo permane, salvo che non sia intervenuta la convenzione/atto di rimozione previsto dall'art.31 comma 49-bis della legge 448/1998. Pur riconoscendo lo jus superveniens introdotto dall'art.25-undecies d.l.119/2018 (conv. legge 136/2018) che amplia la facoltà di rimozione con efficacia anche per i contratti antecedenti, la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno prodotto alcuna prova di aver promosso l'istanza amministrativa di rimozione del vincolo: la sola modifica normativa non è sufficiente per cassare la sentenza di merito. Quanto alla delibera CIMPE n.684/2008, la Corte ha confermato che i suoi criteri non sono applicabili alle cessioni già avvenute prima della delibera. Il ricorso è pertanto rigettato; i ricorrenti sono condannati alle spese di lite (importo liquidato e possibile ulteriore contributo unificato).

Norme richiamate

  • Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (art. 35)

    disciplina generale delle cessioni e del prezzo massimo di cessione per immobili di edilizia economica e popolare

    Il vincolo del prezzo massimo per le cessioni in regime di edilizia economica e popolare costituisce regola rilevante salvo che non intervengano le specifiche procedure di rimozione previste dalla normativa successiva

  • Legge 17 febbraio 1992, n. 179

    abrogazione dei commi da 15 a 19 dell'art. 35 (richiamata nel processo)

    I ricorrenti avevano sostenuto che l'abrogazione avesse fatto venir meno i vincoli, ma la Corte ha richiamato la giurisprudenza che mantiene il vincolo salvo rimozione tramite le procedure normative successive

  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 31, commi 49-bis e 49-quater)

    introduce procedure per la rimozione dei vincoli e disciplina gli effetti del trasferimento in pendenza della procedura

    La rimozione del vincolo può essere ottenuta tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata con pagamento del corrispettivo determinato secondo i criteri normativi; in pendenza della rimozione il trasferimento produce effetti limitati alla differenza tra prezzo convenuto e prezzo vincolato

  • Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 25-undecies (conv. legge 17 dicembre 2018, n.136)

    modifica l'art.31 introducendo la possibilità, anche retroattiva, per chiunque abbia interesse di rimuovere i vincoli di determinazione del prezzo massimo mediante la procedura prevista

    Ha esteso la facoltà di accesso alla procedura di affrancazione, rendendola applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente, ma la sua efficacia richiede l'effettiva promozione dell'istanza amministrativa

  • Delibera CIMPE n.684/2008

    criteri di calcolo per la determinazione del prezzo

    I criteri possono applicarsi alle 'convenzioni in corso' e alle cessioni successive; non sono applicabili retroattivamente a cessioni già concluse prima dell'entrata in vigore della delibera

  • Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite n.18135/2015

    principio di diritto sulla permanenza del vincolo del prezzo massimo nei casi di proprietà superficiaria salvo rimozione convenzionale ai sensi dell'art.31

    Costituisce il riferimento giurisprudenziale che la Corte territoriale ha seguito per ritenere sussistente il vincolo nel caso di specie

  • Codice di procedura civile (art. 360, comma 1, n.3; art. 372; art. 378)

    norme di legittimità, produzione documentale e memoria ex art.378

    La Cassazione ha valutato i motivi di nullità/violazione di legge e l'ammissibilità della documentazione e delle memorie, richiamando i limiti della cognizione di legittimità e la possibilità di considerare lo jus superveniens purché supportato da atti e fatti rilevanti

  • D.P.R. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater e 1-bis)

    contributo unificato e ulteriori presupposti per il versamento

    La Corte dà atto dell'eventuale obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La modifica normativa sopravvenuta (jus superveniens) può rilevare in sede di legittimità, ma la sola esistenza della nuova norma non sostituisce l'azione concreta richiesta: la parte che vuole avvalersi della nuova disciplina deve promuovere gli atti/amministrativi o fornire prova della loro esistenza; senza tale iniziativa il cambiamento di legge non impone la cassazione della decisione di merito
  • Il vincolo del prezzo massimo per immobili di edilizia economica e popolare permane fino a che non sia rimossa mediante la procedura specificamente prevista (art.31 comma 49-bis e ss. legge 448/1998); i giudici applicano la regola delle Sezioni Unite n.18135/2015 secondo cui il vincolo non si estingue automaticamente
  • Le disposizioni e le delibere successive (es. delibera CIMPE 684/2008) si applicano secondo la loro portata temporale: criteri introdotti dopo una determinata cessione non si applicano retroattivamente a cessioni già concluse, salvo esplicita previsione normativa o volontà regolamentare espressa dagli enti competenti
  • In contenziosi simili è importante documentare tempestivamente l'avvio o l'esito di eventuali procedure amministrative di rimozione del vincolo (istanze di affrancazione), perché la loro assenza può pregiudicare l'accoglimento di censure fondate sul nuovo quadro normativo
  • In sede di Cassazione il giudice non può, di regola, condizionare la cassazione alla futura ed eventuale iniziativa amministrativa della parte: se la modifica normativa produce effetti solo tramite un atto amministrativo, spetta alla parte interessata attivarsi e dimostrarlo

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