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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29108/2020 del 18/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti, ex soci della s.n.c. Bocinsky, chiedevano il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto nell'aprile 1992 (importo richiesto euro 21.242 netti). Il Tribunale regionale delle acque pubbliche aveva rilevato la carenza di legittimazione attiva degli ex soci per la cancellazione della società dal registro nel 1997. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, dopo una pronuncia iniziale di nullità per vizio procedurale, in definitiva aveva rigettato la domanda ritenendo che la cancellazione della società senza iscrizione del credito in bilancio e nell'assenza di azioni giudiziali rappresentasse una rinuncia implicita al credito risarcitorio. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione in cassazione sostenendo che al momento della cancellazione non era conoscibile, con ordinaria diligenza, l'esistenza del rapporto di causalità tra l'evento alluvionale e un fatto illecito attribuibile a responsabili individuabili (il decreto di rinvio a giudizio risale al 2000), per cui non poteva desumersi una volontaria rinuncia al credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il TSAP abbia errato nel ritenere implicitamente rinunciato il credito della società basandosi sulla notorietà dei danni e sull'avvio di indagine penale. La Corte ha affermato che l'implicita rinuncia può essere desunta solo se, al momento della cancellazione, la società poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, non solo il danno ma anche l'illecito e il nesso causale. Poiché tale conoscibilità non sussisteva (decreto di rinvio a giudizio del 2000 e sentenze successive), non poteva ritenersi la rinuncia e il conseguente difetto di legittimazione degli ex soci. La sentenza del TSAP è cassata e la causa è rinviata al Tribunale superiore delle acque pubbliche in diversa composizione; il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2312 cod. civ.

    Norma sul venir meno della capacità giuridica della società di persone: la giurisprudenza richiede che, in caso di cancellazione, i crediti incerti o non inclusi nel bilancio di liquidazione siano considerati rinunciati salvo prova contraria; la Corte precisa però che la presunzione di rinuncia vale solo se il credito era conoscibile con ordinaria diligenza al momento della cancellazione.

  • art. 2495 cod. civ.

    Richiamato come parametro interpretativo (riforma del diritto societario) per la disciplina delle conseguenze della cancellazione; la Corte ne usa i principi per valutare la successione di diritti e obbligazioni e la possibilità di prova contraria rispetto alla presunzione di estinzione.

  • art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata nella fase istruttoria: il TSAP aveva annullato la sentenza di primo grado per avere fondato la decisione su questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti; la Corte conferma la necessità di coinvolgere le parti quando si decide su questioni rilevate d'ufficio.

  • legge 23 dicembre 1992, n. 505

    Richiamata nel contesto fattuale come norma che prevedeva provvidenze per i danneggiati dall'alluvione; la Corte osserva che l'erogazione di provvidenze non è di per sé sufficiente a dimostrare che la società conoscesse l'esistenza dell'illecito e quindi abbia rinunciato al credito.

  • legge regionale Marche 28 giugno 1993, n. 17

    Richiamata come fonte delle provvidenze regionali erogate ai danneggiati, utile a comprendere il quadro fattuale ma non decisiva per desumere la rinuncia implicita del credito.

  • d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma societaria)

    Riferimento alla riforma che ha inciso sulla disciplina della cancellazione dal registro delle imprese e sull'effetto estintivo: la Corte ricorda che l'effetto estintivo è valutato anche alla luce della riforma e che, per superare la presunzione di estinzione, è necessaria prova dinamica che la società abbia continuato a operare dopo la cancellazione.

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese può comportare una presunzione di rinuncia ai crediti incerti o non iscritti in bilancio, ma la presunzione opera solo se il credito era conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento della cancellazione.
  • Non è sufficiente la notorietà del danno o l'erogazione di provvidenze pubbliche per dedurre la rinuncia implicita: è necessario che fosse altresì conoscibile l'illecito e il nesso causale imputabile a terzi.
  • Se la cancellazione avviene senza la fase di liquidazione, non si può desumere la rinuncia dal mancato inserimento del credito in un bilancio finale che non è stato redatto.
  • Nel valutare la legittimazione degli ex soci occorre riferirsi alle condizioni esistenti al momento della cancellazione, non al momento in cui l'effetto estintivo si produce per legge; inoltre la valutazione tiene conto della conoscibilità dei fatti rilevanti con ordinaria diligenza.
  • La sola pendenza o avvio di indagini penali non equivale automaticamente alla conoscenza, da parte della società, dell'esistenza di un illecito idoneo a costituire credito risarcitorio; i tempi e l'effettiva informazione rilevano per stabilire se vi sia stata una rinuncia implicita.
  • Per superare la presunzione di rinuncia in caso di cancellazione è necessario fornire prova di fatti dinamici (es. la società ha continuato a operare o ha compiuto atti idonei a conservare il diritto), non solo dell'esistenza di rapporti non definiti.

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