Cassazione Civile, Sentenza n. 29106/2020 del 18/12/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la regolarità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari (2019-2022), chiedendo la nullità o l'annullamento dei risultati in quanto l'Avv. Giovanni Stefanì era stato ammesso e proclamato eletto nonostante, a loro avviso, fosse incandidabile/ineleggibile per avere già ricoperto la carica per più mandati consecutivi in periodi rilevanti. Il reclamo deduceva violazioni di varie norme (tra cui artt. 3 e 17 legge n.113/2017, art.1 d.l. n.2/2019, R.D.L. n.1578/1933 e d. lgs. citati). Il Consiglio Nazionale Forense aveva dichiarato inammissibile il reclamo collettivo ritenendo sussistente un potenziale conflitto di interessi tra i reclamanti (alcuni eletti, altri non eletti), sicché non sarebbero stati soddisfatti i requisiti per la presentazione di un unico atto collettivo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso per cassazione, ritenendo che l'art. 28, comma 12, della legge n. 247/2012 legittima un'azione collettiva di tipo "popolare" da parte di ciascun avvocato iscritto all'albo per impugnare i risultati elettorali, finalizzata alla tutela di un interesse pubblico alla regolarità delle elezioni. Ne consegue che la sola appartenenza alla categoria professionale legittima l'esperimento del reclamo collettivo e che la presenza di interessi soggettivi differenziati tra i firmatari non determina automaticamente un conflitto di interessi impeditivo. La Corte ha perciò cassato la sentenza del CNF che aveva dichiarato inammissibile il reclamo per conflitto e ha rinviato la controversia al CNF per esame del merito e delle altre questioni non valutate. Per l'assoluta novità della questione le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
legge n. 247/2012, art. 28, comma 12
Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione
La Corte interpreta la norma come fonte di una legittimazione diffusa relativa (azione popolare nella categoria): ogni avvocato iscritto può proporre reclamo anche collettivamente, a prescindere dalla prospettata utilità personale, per tutelare l'interesse pubblico alla regolarità delle elezioni
legge n. 247/2012, art. 36
Richiamata in relazione ai vizi che possono giustificare l'impugnazione degli atti elettorali (es. violazione di legge); nella fase di merito dovrà essere valutata la sussistenza dei vizi dedotti
codice di procedura civile, artt. 100 e 103 c.p.c.
Gli artt. 100 e 103 disciplinano la rappresentanza e il "simultaneus processus"; la Corte afferma che la costituzione con un'unica procura di più parti è ammessa salvo conflitto d'interessi attuale o intrinseco fra i rappresentati e che tale conflitto è sindacabile d'ufficio in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio
R.D. n. 37/1934, artt. 59-65
Norme regolamentari sulle procedure elettorali citate dai ricorrenti; richiamate nel quadro delle norme applicabili al contenzioso elettorale, benché la decisione delle Sezioni Unite si fondi prevalentemente sull'art. 28 della legge n. 247/2012
R.D.L. n. 1578/1933 e d.lgs./d.l. citati
Norme segnalate dai ricorrenti come basi di incandidabilità/ineleggibilità del candidato; la Corte non decide sul merito di tali profili ma specifica che la loro valutazione è rimessa al giudizio di merito del CNF dopo la cassazione
Massime di principio
- Il reclamo avverso i risultati delle elezioni del Consiglio dell'Ordine (art. 28, comma 12, legge 247/2012) può essere esercitato in forma collettiva come azione popolare: ogni avvocato iscritto ha legittimazione relativa a impugnare la regolarità delle elezioni indipendentemente da un vantaggio personale
- La qualità di "azione popolare" implica che l'appartenenza alla categoria (l'albo professionale) legittima l'azione e che la diversità di interessi personali tra i firmatari non determina automaticamente l'inammissibilità per conflitto, salvo che sussista un conflitto intrinseco e non meramente eventuale
- La rappresentanza con un unico atto da più soggetti è ammessa se non vi è conflitto di interessi; il giudice può rilevare d'ufficio l'esistenza di un conflitto che pregiudichi il diritto di difesa o il contraddittorio
- In fase preparatoria del reclamo collettivo è consigliabile esplicitare che l'azione è esercitata in qualità di membro della categoria (azione popolare) e, se opportuno, escludere o motivare la presenza di soggetti il cui interesse personale risulti chiaramente contrapposto alla domanda principale per evitare eccezioni di conflitto
- Se un organo (es. CNF) dichiara inammissibile un reclamo collettivo per conflitto senza valutare la natura 'popolare' della legittimazione o il carattere astrattamente compatibile degli interessi, la decisione può essere cassata e la questione rinviata per l'esame di merito
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