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Ordinanza

Ordinanza n. 2540/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 292/2026, resa tra le parti, per l’annullamento: a) del decreto n. 3530 d.d. 19.02.2026, notificato tramite PEC del 24.02.2026, avente a oggetto «Reg. (UE) 2021/2115 – CSR 2023/2027 Regione Toscana – Bando attuativo dell’intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole – Annualità 2024” – Ditta: IL MACCHIONE SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA – Trasmissione del decreto di ricollocazione nell’elenco delle domande di sostegno ricevibili, in area di non finanziabilità»; b) del relativo Allegato A “parte integrante e sostanziale”; c) della “Comunicazione di avvio del procedimento per la pronuncia di diniego causa ricollocazione ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990”, prot. 0047820 d.d. 23.01.2026; d) per quanto occorrer possa, del “Bando Intervento SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole” Annualità 2024”; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202604711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare contro il ricollocamento della domanda di sostegno in area di non finanziabilità e contro gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Toscana, chiedendo la sospensione degli effetti del decreto regionale che aveva ricollocato la domanda presentata nell’ambito del bando dell’intervento SRD03, relativo agli investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, nell’elenco delle domande ricevibili ma in area di non finanziabilità. Sono stati inoltre contestati l’Allegato A, la comunicazione di avvio del procedimento di diniego ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, il bando e gli atti connessi. Le censure d’appello riguardavano, in larga parte, l’interpretazione della lex specialis, la qualificazione della documentazione prodotta e la conseguente attribuzione dei punteggi. Quanto al periculum in mora, l’appellante prospettava il rischio di perdere definitivamente il beneficio finanziario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Ha rilevato che le censure attengono a profili valutativi complessi, concernenti l’interpretazione del bando, la qualificazione della documentazione e l’attribuzione dei punteggi, che richiedono approfondimenti istruttori non compatibili con la sommarietà della fase cautelare. Ha inoltre escluso la sussistenza di un periculum in mora grave e irreparabile, attuale e concreto: l’istruttoria delle domande non risultava conclusa, non era stata approvata una graduatoria definitiva, non era comprovato l’esaurimento delle risorse né la loro imminente assegnazione integrale e la Regione aveva dichiarato di avere accantonato le somme corrispondenti al beneficio controverso. Tali elementi escludevano l’imminenza di un danno definitivo e irreversibile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di diniego conseguente alla ricollocazione della domanda; l’ordinanza non ne esamina direttamente la legittimità.

  • Regolamento (UE) 2021/2115

    È richiamato quale quadro normativo europeo del bando regionale per il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole; l’ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione della disciplina.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, le controversie che richiedono l’interpretazione della lex specialis, la qualificazione della documentazione e la rielaborazione dei punteggi possono essere ritenute non definibili sulla base della cognizione sommaria, quando presuppongano approfondimenti istruttori incompatibili con tale fase.
  • Il periculum in mora cautelare richiede la prova di un pregiudizio grave, concreto, attuale e irreparabile; un rischio meramente eventuale o prospettico non è sufficiente.
  • Quando la procedura di finanziamento non è conclusa, non è stata approvata la graduatoria definitiva, non è dimostrato l’esaurimento delle risorse e l’amministrazione ha accantonato le somme riferibili al beneficio controverso, non risulta di regola attuale il pericolo di definitiva perdita del finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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