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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35362/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto le istanze del condannato di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà, relative a una pena residua complessiva di tredici anni, due mesi e venti giorni di reclusione, con fine pena indicato al 23 settembre 2028. Nel cumulo erano confluite condanne per associazione per delinquere di stampo mafioso, resistenza, violazione della legge sulle armi e reati in materia di stupefacenti; il Tribunale aveva ritenuto ammissibili le istanze perché la pena relativa al reato ostativo era stata interamente espiata, ma premature le misure, in ragione della condotta intramuraria non stabilmente regolare, di episodi disciplinari degli anni 2020 e 2021, di un’ammonizione del dicembre 2025 e di una sanzione del 12 febbraio 2026 per detenzione di un telefono cellulare e accessori. Aveva inoltre valutato non ancora sufficientemente consolidato il percorso trattamentale e di revisione critica e non pienamente affidabile l’opportunità lavorativa prospettata per la semilibertà, poiché tra i dipendenti della società indicata figurava una persona indagata, nel periodo 2023-2025, per associazione mafiosa. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 47 ord. pen. e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse attribuito peso eccessivo ai precedenti e a condotte risalenti, senza adeguatamente considerare la positiva condotta recente e il processo di revisione critica risultante dalle relazioni trattamentali. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 47 ord. pen. e 27 Cost., vizi di motivazione e difetto d’istruttoria, contestando l’uso della sanzione disciplinare del febbraio 2026 senza verificarne la definitività e rilevando che essa era stata impugnata. Con il terzo motivo, relativo alla semilibertà, ha invocato gli artt. 50 ord. pen. e 27 Cost. e denunciato vizi di motivazione, contestando che l’indagine a carico di un dipendente potesse rendere inidonea l’offerta lavorativa e lamentando la mancata precisazione dell’identità del soggetto, della consistenza dell’indagine e dello stato del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto una valutazione complessiva, non fondata soltanto sui reati in esecuzione o sui precedenti, considerando anche la condotta carceraria, i recenti episodi disciplinari e la necessità di consolidare il percorso di revisione critica; la motivazione è stata giudicata congrua, non apparente e logicamente coerente, e il relativo apprezzamento di merito non è sostituibile in sede di legittimità. Le censure sulla sanzione disciplinare sono state ritenute generiche e aspecifiche: il ricorso non indicava se e quando il reclamo e le relative contestazioni fossero stati sottoposti al Tribunale, né quale specifica richiesta istruttoria fosse stata disattesa. Inoltre, la sanzione non costituiva l’unico fondamento del diniego. Anche la censura sulla proposta lavorativa è stata respinta: il dato riguardante il dipendente indagato non era stato trattato come automatica preclusione o affermazione di colpevolezza del terzo, ma come elemento da valutare nel contesto della storia criminale del condannato e della natura mafiosa di uno dei reati in esecuzione. La Corte ha escluso che le doglianze evidenziassero una lacuna motivazionale decisiva, rilevando che sollecitavano una diversa ponderazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non è sufficiente l’assenza di condizioni ostative, ma occorre che risultino elementi positivi idonei a consentire un giudizio prognostico favorevole in ordine alla proficuità della prova e alla prevenzione del pericolo di recidiva.

    L’affidamento richiede una prognosi favorevole fondata su elementi positivi circa l’efficacia rieducativa della misura e la prevenzione della recidiva, non bastando l’assenza di impedimenti.

  • art. 50 ord. pen.

    La censura, nel lamentare la mancata più analitica indicazione dell’identità del soggetto indagato, della consistenza dell’indagine e dello stato del procedimento, non evidenzia una reale lacuna decisiva della motivazione, ma sollecita una diversa ponderazione dell’incidenza del dato rappresentato dal Tribunale.

    Nel valutare la semilibertà, l’affidabilità dell’attività lavorativa prospettata può essere apprezzata nel contesto degli elementi pertinenti al caso; la censura di legittimità non è fondata quando si limita a chiedere una diversa ponderazione di tale dato senza dimostrare una lacuna motivazionale decisiva.

  • art. 27 Cost.

    Il Tribunale ha dato atto degli aspetti favorevoli emergenti dal percorso trattamentale, ma li ha ritenuti non ancora sufficienti a fondare una prognosi positiva, reputando necessario il consolidamento dell’osservazione intramuraria, la prosecuzione del sostegno psicologico e l’approfondimento della revisione critica.

    La valutazione delle misure alternative deve considerare il percorso trattamentale e la prospettiva rieducativa; il diniego può essere confermato quando gli elementi favorevoli non consentano ancora una prognosi positiva.

  • art. 606 c.p.p.

    Quanto al controllo di legittimità, va ribadito che esso non può risolversi in una rivalutazione del merito della scelta compiuta dal giudice di sorveglianza, ma resta circoscritto alla verifica dell’esistenza di una motivazione reale, non apparente, e della sua idoneità a rendere percepibile il percorso argomentativo seguito, restando estraneo al giudizio di legittimità ogni diverso apprezzamento circa l’opportunità della misura o la preferibilità di modalità esecutive alternative.

    Il ricorso per cassazione non consente di sostituire la valutazione di merito del giudice di sorveglianza con una diversa valutazione sull’opportunità della misura; il controllo riguarda la reale esistenza e la tenuta logica della motivazione.

Massime di principio

  • La concessione dell’affidamento in prova richiede elementi positivi che consentano una prognosi favorevole sulla proficuità della misura e sulla prevenzione della recidiva; non è sufficiente l’assenza di condizioni ostative.
  • La prognosi per l’accesso alle misure alternative deve fondarsi su una valutazione complessiva della personalità, che consideri reati e precedenti insieme alla condotta successiva, al comportamento attuale e ai risultati dell’osservazione trattamentale. La gravità dei reati e i precedenti non sono, da soli, decisivi in senso negativo; è sufficiente che il processo di revisione critica risulti avviato, senza che sia già completo.
  • Nel procedimento di sorveglianza la pendenza di un procedimento relativo a fatti nuovi o contestati non impedisce al giudice di valutarli ai fini trattamentali prima della sua definizione, purché ne apprezzi in concreto la pertinenza e il rilievo rispetto all’adesione al percorso rieducativo; il dato non comporta automaticamente il diniego della misura.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice di sorveglianza non sostituiscono l’onere dell’interessato di allegare specificamente fatti rilevanti e verificabili. Per denunciare l’omesso approfondimento di una sanzione disciplinare contestata occorre indicare che la contestazione e la richiesta istruttoria erano state sottoposte al giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità sul diniego di una misura alternativa non comporta una nuova valutazione del merito: il vizio motivazionale rileva quando la motivazione è apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.
  • La presenza, nel contesto lavorativo proposto per la semilibertà, di una persona indagata può essere valutata come elemento sintomatico dell’affidabilità del contesto, in rapporto alle circostanze del caso, senza trasformarsi in automatica preclusione né in un giudizio di colpevolezza del terzo.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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