Cassazione Civile, Ordinanza n. 17344/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Ministero ha impugnato con un unico motivo il decreto della Corte d’appello che aveva respinto la sua opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 contro il provvedimento che lo condannava a pagare l’indennizzo per equa riparazione in favore di una società, per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare nella quale la società era stata ammessa al passivo per un credito di euro 3.146,34. La Corte d’appello aveva ritenuto non applicabile la presunzione di insussistenza del pregiudizio di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001, valorizzando solo l’entità oggettiva del credito e affermando che non potesse rilevare il patrimonio della società. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto violazione di legge per non avere il giudice di merito considerato anche le condizioni economico-finanziarie della parte istante, sostenendo che, in rapporto al capitale sociale, al patrimonio netto e alle attività della società, la posta in gioco era assolutamente minima e dunque irrisoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la nozione di "irrisorietà della pretesa o del valore della causa" di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001 debba essere valutata non solo in senso oggettivo, ma anche in relazione alle condizioni personali della parte, secondo una lettura coerente con la giurisprudenza della Corte EDU. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la domanda applicando tale criterio e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata come base dell’opposizione del Ministero al decreto che aveva riconosciuto l’equa riparazione.
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001
Introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Parametro interpretativo della disciplina nazionale sull’equa riparazione, da leggere in coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU.
art. 35 § 3, lettera a), CEDU
Richiamato per la nozione convenzionale di ricorso manifestamente privo di reale finalità o riguardante una somma irrisoria.
art. 34 CEDU
Richiamato per l’abuso del ricorso individuale in presenza di pretesa irrisoria o priva di reale posta in gioco.
Massime di principio
- La valutazione dell'"irrisorietà della pretesa o del valore della causa" ai fini dell'equa riparazione ex l. n. 89 del 2001 non è esclusivamente oggettiva: il giudice deve apprezzare anche le condizioni personali della parte istante.
- La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo opera solo se la pretesa azionata o il valore della causa siano manifestamente privi di una reale posta in gioco, secondo un giudizio che tenga conto sia del valore economico del bene controverso sia della situazione socioeconomica del ricorrente.
- Nella verifica della irrisorietà della pretesa, il giudice deve compiere un giudizio di comparazione tra l'importo in contestazione e le condizioni della parte, senza limitarsi a una lettura meramente astratta del valore della domanda.
- Per le persone giuridiche e in particolare per le società di capitali, le condizioni personali rilevanti ai fini dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), possono essere apprezzate anche in relazione alla struttura patrimoniale dell’ente, ma tale dato non può condurre automaticamente a escluderne il diritto all’indennizzo.
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