Cassazione Penale, Sentenza n. 21293/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione illecita di cocaina (20 grammi) e per evasione. I cinque motivi di ricorso erano: (1) violazione dell'art. 601 c.p.p. per mancato rispetto del termine a comparire in appello (udienza fissata oltre il termine); (2) vizio di motivazione e insufficienza della prova circa la riconducibilità al ricorrente dell'autovettura in cui fu trovata la droga (assenza di elementi nel fascicolo comprovanti la disponibilità del veicolo); (3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 73 DPR 309/90 perché la Corte avrebbe travisato le prove ritenendo la destinazione allo spaccio nonostante elementi contrari (assenza di strumenti di taglio, bilancini, denaro, e il fatto che la quantità poteva essere per uso personale); (4) mancata valutazione della circostanza attenuante soggettiva prevista dall'ultimo comma dell'art. 385 c.p. (il ricorrente si era consegnato alla Polizia di Oliveto Citra); (5) omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche sollevate in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nella sua interezza. Sul primo motivo ha ritenuto la nullità relativa del termine a comparire sanata per facta concludentia: l'imputato era presente in videocollegamento e il difensore era in udienza, senza rinnovare l'eccezione, pertanto l'eccezione depositata fuori udienza non è stata ritenuta idonea a preservare la nullità. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale: la disponibilità del veicolo è desumibile dagli accertamenti della Polizia giudiziaria e dalla circostanza che l'auto era ferma col motore acceso davanti all'abitazione dell'imputato. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte ha valutato la quantità (20 g, pari a circa 78 dosi medie), il confezionamento in involucri separati, l'occultamento nel cruscotto e i precedenti penali quale base logica per ritenere la destinazione allo spaccio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché dalla sentenza di appello non risultava proposta l'eccezione come dedotta, e comunque la Corte aveva considerato la condotta di fuga dell'imputato; il quinto motivo è stato ritenuto infondato: la mancata motivazione esplicita è desumibile implicitamente dal rigetto, anche perché la richiesta di attenuanti generiche era formulata in modo generico e senza elementi specifici. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali del grado.
Norme richiamate
Stabilisce il termine a comparire per l'appello; la Cassazione ha ritenuto che la nullità derivante dall'inosservanza di tale termine sia relativa e suscettibile di sanatoria se l'imputato è presente in udienza e non rinnova l'eccezione.
Indica i termini entro i quali devono essere sollevate le nullità; la Corte ricorda che la nullità di ordine generale a regime intermedio deve essere eccepita entro i termini di cui all'art. 180, e che altrimenti può essere considerata come non tempestivamente dedotta.
Regola la sanatoria delle nullità; la Cassazione ha applicato il principio per cui la partecipazione dell'imputato e del suo difensore all'udienza può sanare la notifica tardiva (facta concludentia).
Norma sulla disciplina delle sostanze stupefacenti: la Corte territoriale ha ritenuto che quantità, confezionamento, occultamento e precedenti penali fossero elementi sufficienti per rilevare la destinazione allo spaccio ai sensi di questa normativa.
Prevede un'attenuante soggettiva in particolari casi; la difesa aveva chiesto il riconoscimento per la consegna spontanea, ma la Corte di merito non ha ritenuto provata o rilevante tale circostanza, e la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile o generico.
Giurisprudenza citata
Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 02
Richiamata in tema di nullità relative e termini di eccezione; conferma il principio per cui la mancata tempestiva rinnovazione dell'eccezione in udienza può portare alla sanatoria della nullità.
Massime di principio
- La mancata osservanza del termine a comparire in appello (art. 601 c.p.p.) costituisce una nullità relativa che va eccepita tempestivamente; se l'imputato è presente in udienza (anche in videocollegamento) e l'eccezione non è rinnovata, la nullità può considerarsi sanata (art. 183 c.p.p.).
- Per ritenere la disponibilità di un veicolo e quindi la riconducibilità di cose trovate al suo interno all'imputato, la Corte può legittimamente fondarsi su elementi indiziari e circostanziali (accertamenti di P.G., posizione dell'auto, motore acceso davanti all'abitazione); la difesa deve contestare in modo specifico tali risultanze presenti nel fascicolo per farle venir meno.
- La qualificazione della destinazione di stupefacenti a spaccio si valuta con un giudizio di contesto: quantità, numero di dosi presumibili, confezionamento in più involucri, occultamento e precedenti specifici possono integrare prova di destinazione allo spaccio anche in assenza di bilancini o denaro contante.
- Richieste di attenuanti generiche senza elementi di fatto o prova specifica difficilmente producono effetto devolutivo: la Corte non è tenuta a motivare in modo esteso su istanze formulate in termini vaghi e prive di puntuali riferimenti.
- In fase di impugnazione è importante rinnovare in udienza eccezioni procedurali già sollevate per iscritto; l'omessa rinnovazione può comportare la perdita dell'eccezione e la fissazione di una presunzione di accettazione degli atti processuali.
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