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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30923/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 489, 477 e 482 c.p. Il ricorso articolava tre motivi: (1) la presenza di errori materiali nella sentenza impugnata, in particolare l'indicazione di un nome diverso dell'imputato nel dispositivo, dedotta come causa di invalidità o comunque di incertezza del decisum; (2) il vizio di motivazione e di valutazione dell'elemento soggettivo, lamentando travisamento della prova o illogicità della ricostruzione adottata dai giudici di merito; (3) l'illegittimità della decisione in relazione alla qualificazione del fatto come uso di atto falso, sostenendo che la condotta sarebbe stata commessa in Italia e che le ulteriori deduzioni miravano a una diversa ricostruzione dei fatti, quindi a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. La memoria difensiva depositata successivamente non ha aggiunto elementi idonei a superare il vaglio di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: il primo perché gli errori denunciati erano meri errori materiali non incidenti sulla comprensibilità della sentenza, che nel complesso identificava senza dubbi l'unico imputato; il secondo perché la motivazione sul dolo era congrua e non era stato dimostrato alcun travisamento della prova o vizio logico decisivo; il terzo perché il fatto era qualificato come uso di atto falso, commesso in Italia, e le deduzioni del ricorrente sollecitavano un riesame del merito, non consentito in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 489 c.p.

    Norma ricondotta al reato di uso di atto falso; la Corte richiama la qualificazione del fatto concreto come integrazione della fattispecie di uso di atto falso.

  • art. 477 c.p.

    Richiamato tra le disposizioni poste a base della condanna confermata in appello, senza autonoma analisi nel merito nel provvedimento di legittimità.

  • art. 482 c.p.

    Richiamato tra le disposizioni poste a base della condanna confermata in appello, senza autonoma analisi nel merito nel provvedimento di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione le doglianze che denunciano meri errori materiali della sentenza impugnata quando, letta nel suo complesso, la decisione consente comunque di identificare senza incertezze l'imputato e il contenuto del decisum.
  • La censura sull'elemento soggettivo è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito e il provvedimento impugnato contiene una motivazione congrua e logicamente coerente, non scalfita da un reale travisamento della prova.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una sollecitazione a una diversa ricostruzione dei fatti, specie quando il fatto storico contestato è già stato coerentemente sussunto nella fattispecie incriminatrice ritenuta dai giudici di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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