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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28620/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Siracusa che aveva ammesso al passivo un credito complessivo di € 140.000 vantato da Fidimed (di cui € 100.000 con privilegio ai sensi dell'art. 8-bis d.l. 3/2015 conv. l.33/2015 e € 40.000 chirografo). La ricorrente contestava esclusivamente il riconoscimento del privilegio, sostenendo che l'art. 8-bis attribuisce il privilegio soltanto al gestore del Fondo di garanzia (MCC) e non al fideiussore privato; deduceva inoltre vizi procedurali relativi alla mancata considerazione di eccezioni sollevate in sede di costituzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di autorizzazione del curatore (principio di coordinamento tra artt. 123 e 128 C.C.I.I.) e ha disposto che il curatore non necessitava di autorizzazione per proporre ricorso per cassazione ex art. 207, comma 14, C.C.I.I. Ha rigettato il secondo motivo (sull'omessa decisione dell'eccezione circa i presupposti del privilegio), rilevando che l'ammissione al passivo implica un rigetto implicito dell'eccezione. Ha invece accolto il primo motivo: l'art. 8-bis riconosce il privilegio al gestore del Fondo di garanzia (MCC) a tutela di un diritto restitutorio di natura pubblicistica e non al fideiussore privato; conseguentemente il decreto impugnato va cassato nella parte relativa al riconoscimento del privilegio e la causa rinviata al Tribunale di Siracusa per nuovo esame e per la regolazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 8-bis d.l. 3/2015 (conv. l. 33/2015)

    Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia ... costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

    La norma attribuisce il privilegio al soggetto gestore del Fondo di garanzia (MCC) per tutelare un diritto restitutorio di natura pubblicistica; non riconosce automaticamente lo stesso privilegio al fideiussore privato che abbia escusso la garanzia.

  • art. 123, comma 1, lett. f) C.C.I.I.

    Il giudice delegato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi.

    Stabilisce il principio generale dell'autorizzazione del giudice delegato per il curatore, ma va coordinato con l'art. 128 per le esclusioni.

  • art. 128, comma 2 C.C.I.I.

    Il curatore non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

    Individua eccezioni in cui il curatore non necessita di autorizzazione; la Corte ha affermato che rientrano in tale nozione anche i giudizi d'impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 207, comma 14 C.C.I.I.).

  • art. 207, comma 14 C.C.I.I.

    Riferimento normativo che legittima il ricorso per cassazione contro il decreto che definisce il giudizio di opposizione a stato passivo; la Corte ha ritenuto che per tali impugnazioni il curatore non debba chiedere preventiva autorizzazione.

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Norma processuale richiamata per inquadrare i motivi di doglianza dedotti in cassazione (n.3 e n.4-5).

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare presunta omessa valutazione di eccezioni dal tribunale; la Corte ha ritenuto che l'ammissione al passivo costituisce rigetto implicito dell'eccezione, rendendo il motivo infondato.

  • art. 2751-bis c.c.

    Norma citata dalla stessa previsione di privilegio come eccezione alla prevalenza del privilegio riconosciuto dall'art. 8-bis.

  • Cass. 9657/2024

    Giurisprudenza richiamata a sostegno della nozione che il privilegio dell'art. 8-bis tutela un diritto restitutorio di natura pubblicistica e quindi si rivolge al gestore del Fondo.

  • Cass. 7918/2012

    Giurisprudenza citata in tema di esonero di autorizzazione del curatore per impugnazioni relative allo stato passivo (precedente interpretazione coerente con le eccezioni di cui all'art. 128 previgente).

Massime di principio

  • Il curatore non necessita dell'autorizzazione del giudice delegato per proporre impugnazioni relative allo stato passivo (incluse le impugnazioni ex art. 207, comma 14 C.C.I.I.) e per le tardive dichiarazioni di credito; va comunque verificato l'oggetto della lite per ritenere applicabile l'esenzione.
  • Il privilegio previsto dall'art. 8-bis d.l. 3/2015 (conv. l.33/2015) si riferisce, per tenore letterale e per finalità, al gestore del Fondo di garanzia (MCC) e tutela un diritto restitutorio di natura pubblicistica; non è automaticamente riconoscibile al fideiussore privato salvo che risulti incontrovertibilmente che la pretesa agita sia in concreto quella del Fondo (subrogazione, mandato, o esercizio per conto del Fondo).
  • Quando un fideiussore agisce in regresso dopo aver pagato la garanzia, è essenziale che nelle domande e negli atti processuali sia chiarito se agisce in proprio o in qualità di sostituto processuale del Fondo; l'assenza di tale chiarimento può impedire il riconoscimento di un privilegio spettante al Fondo.
  • I tribunali devono valutare non solo la formale ammissione del credito, ma anche la natura del soggetto che pretende il privilegio e la causa della prelazione (credito comune vs. diritto restitutorio pubblicistico), determinando correttamente il rango del credito alla luce dell'art. 8-bis.
  • In situazioni analoghe, chi contesta il riconoscimento di privilegi previsti da norme speciali dovrebbe verificare e documentare la titolarità sostanziale del diritto privilegiato (es. atto di gestione, subrogazione, delega o pagamento operato per conto del Fondo) prima della decisione di merito.

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