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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28717/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa al pagamento di un "sovraprezzo" per i conferimenti effettuati nelle giornate domenicali presso la piattaforma gestita da Manduriambiente. Manduriambiente ottenne decreto ingiuntivo contro Monteco per il supplemento tariffario (periodo 1/1/2004-31/12/2009). Monteco oppose eccependo, fra l'altro, difetto di legittimazione passiva e assenza di rapporto contrattuale diretto con Manduriambiente, chiedendo la chiamata in garanzia dei Comuni. Il Tribunale confermò il decreto; la Corte d'appello riformò accogliendo l'opposizione, ritenendo assente un contratto per facta concludentia tra Monteco e Manduriambiente e dichiarando inammissibile o infondata la domanda di ingiustificato arricchimento. Manduriambiente impugnò in Cassazione contestando la valutazione probatoria e la motivazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato in parte fondati alcuni motivi proposti da Manduriambiente (in particolare quelli che denunciavano carenze e contraddizioni della motivazione della Corte d'appello circa l'esistenza di un rapporto negoziale per facta concludentia e l'omesso esame di fatti decisivi, fra cui riconoscimenti e contabilizzazioni). Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione perplessa e contraddittoria sull'esistenza di un rapporto negoziale e sugli oneri a carico del detentore/affidatario, con conseguente violazione del principio motivazionale e dell'istruttoria. Per tali profili la sentenza impugnata è cassata limitatamente agli aspetti indicati e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti; la Corte di cassazione ha altresì disposto che la Corte d'appello di rinvio si pronunzi sulle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    richiamato in relazione al divieto di decidere oltre o al di fuori delle domande (extra petita) e all'ambito della decisione impugnata

  • Codice di procedura civile

    richiesto in rapporto alla prova della stipulazione e alla prova offerta; contestato per la presunta omissione di pronuncia sull'acquiescenza parziale

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    base normativa per i motivi di cassazione: vizio di motivazione (n.4) e violazione di norme sostanziali (n.3) dedotte dalla ricorrente

  • Codice di procedura civile

    art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    esigenza di motivazione adeguata della decisione di merito; la Corte ha rilevato motivazione perplessa/insufficiente della corte d'appello

  • Codice di procedura civile

    norma processuale inerente alle memorie del pubblico ministero e delle parti; richiamata per la fase di discussione in Cassazione

  • Codice civile

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'acquiescenza e all'effetto del mancato tempestivo gravame su parte della motivazione di primo grado; valutato dalla Corte di cassazione

  • Codice civile

    artt. 1173, 1176, 1218 c.c.

    richiamati in tema di obbligazioni e responsabilità dell'obbligato; evocati dalla ricorrente per sostegno dell'anzidetta qualificazione negoziale e dell'adempimento

  • Codice civile

    artt. 1326, 1363, 1372 c.c.

    riferimenti normativi sul contratto, sulla volontà e sulle modalità della stipulazione; usati nella discussione sull'eventuale contratto per facta concludentia

  • Codice civile

    artt. 1655, 1661, 1677 c.c.

    richiamati in relazione alla disciplina dell'appalto e delle obbligazioni dell'appaltatore, pertinenti alla valutazione se il rapporto potesse essere qualificato come appalto

  • Codice civile

    norma sulla prova e sugli strumenti probatori; pertinente alla valutazione delle scritture contabili e delle fatture contabili prodotte

  • Codice civile

    richiamato per escludere che l'appalto privato richieda forma scritta ad substantiam, affermando che l'appalto può essere concluso anche per facta concludentia

  • Costituzione

    art. 111, sesto comma Cost.

    richiamato per il principio dell'obbligo di motivazione delle sentenze e la sua funzione; la mancata o perplessa motivazione integra vizio rilevante in Cassazione

  • Codice di procedura civile

    norma sul processo civile e sugli atti istruttori e memorie; rilevante nella discussione sulla tempestività e ammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta nelle memorie

  • Codice di procedura civile

    artt. 99, 106, 269 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione ai termini e alle modalità di proposizione e ammissibilità delle domande (e relative eccezioni); la Corte d'appello si è pronunciata su inammissibilità di talune domande

Massime di principio

  • Un contratto d'appalto privato può essere concluso anche per facta concludentia: l'assenza di forma scritta non impedisce la prova attraverso comportamenti, scritture contabili, fatture e presunzioni; il giudice di merito valuta tali elementi con prudente apprezzamento
  • La contabilizzazione e l'iscrizione in contabilità delle fatture (anche comprensive di supplementi) costituiscono elementi rilevanti e vanno considerati insieme ad eventuali riconoscimenti e comunicazioni interne: il loro esame non può essere eluso o motivato in modo contraddittorio
  • Il principio di motivazione richiesto dall'art. 132 c.p.c. (e art. 111 Cost.) impone alla corte di merito spiegazioni coerenti e non perplesse: motivazioni apparenti, contraddittorie o apodittiche possono determinare annullamento in Cassazione
  • La domanda di ingiustificato arricchimento può essere valutata anche in via subordinata, ma la sua ammissibilità e il relativo onere probatorio (locupletatio e deminutio patrimonii) devono essere esaminati concretamente; la tardività o l'omesso esame di elementi decisivi può essere rilevante
  • Quando è dedotta una presunta obbligazione a carico dell'affidatario (detentore) dei rifiuti, va valutata la normativa e la prassi che attribuiscono oneri al detentore e la possibile coobbligazione dell'ente pubblico; la qualificazione giuridica dell'obbligo incide sulla legittimazione passiva
  • In caso di pronunciamenti contrastanti tra primo e secondo grado, l'appellante deve contestare espressamente le rationes decidendi che intende impugnare; tuttavia la Corte d'appello non può omettere di motivare adeguatamente la disamina delle questioni essenziali e dei fatti decisivi

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