Cassazione Civile, Sentenza n. 28717/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa al pagamento di un "sovraprezzo" per i conferimenti effettuati nelle giornate domenicali presso la piattaforma gestita da Manduriambiente. Manduriambiente ottenne decreto ingiuntivo contro Monteco per il supplemento tariffario (periodo 1/1/2004-31/12/2009). Monteco oppose eccependo, fra l'altro, difetto di legittimazione passiva e assenza di rapporto contrattuale diretto con Manduriambiente, chiedendo la chiamata in garanzia dei Comuni. Il Tribunale confermò il decreto; la Corte d'appello riformò accogliendo l'opposizione, ritenendo assente un contratto per facta concludentia tra Monteco e Manduriambiente e dichiarando inammissibile o infondata la domanda di ingiustificato arricchimento. Manduriambiente impugnò in Cassazione contestando la valutazione probatoria e la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato in parte fondati alcuni motivi proposti da Manduriambiente (in particolare quelli che denunciavano carenze e contraddizioni della motivazione della Corte d'appello circa l'esistenza di un rapporto negoziale per facta concludentia e l'omesso esame di fatti decisivi, fra cui riconoscimenti e contabilizzazioni). Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione perplessa e contraddittoria sull'esistenza di un rapporto negoziale e sugli oneri a carico del detentore/affidatario, con conseguente violazione del principio motivazionale e dell'istruttoria. Per tali profili la sentenza impugnata è cassata limitatamente agli aspetti indicati e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti; la Corte di cassazione ha altresì disposto che la Corte d'appello di rinvio si pronunzi sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
richiamato in relazione al divieto di decidere oltre o al di fuori delle domande (extra petita) e all'ambito della decisione impugnata
Codice di procedura civile
richiesto in rapporto alla prova della stipulazione e alla prova offerta; contestato per la presunta omissione di pronuncia sull'acquiescenza parziale
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
base normativa per i motivi di cassazione: vizio di motivazione (n.4) e violazione di norme sostanziali (n.3) dedotte dalla ricorrente
Codice di procedura civile
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
esigenza di motivazione adeguata della decisione di merito; la Corte ha rilevato motivazione perplessa/insufficiente della corte d'appello
Codice di procedura civile
norma processuale inerente alle memorie del pubblico ministero e delle parti; richiamata per la fase di discussione in Cassazione
Codice civile
richiamato dalla ricorrente in relazione all'acquiescenza e all'effetto del mancato tempestivo gravame su parte della motivazione di primo grado; valutato dalla Corte di cassazione
Codice civile
artt. 1173, 1176, 1218 c.c.
richiamati in tema di obbligazioni e responsabilità dell'obbligato; evocati dalla ricorrente per sostegno dell'anzidetta qualificazione negoziale e dell'adempimento
Codice civile
artt. 1326, 1363, 1372 c.c.
riferimenti normativi sul contratto, sulla volontà e sulle modalità della stipulazione; usati nella discussione sull'eventuale contratto per facta concludentia
Codice civile
artt. 1655, 1661, 1677 c.c.
richiamati in relazione alla disciplina dell'appalto e delle obbligazioni dell'appaltatore, pertinenti alla valutazione se il rapporto potesse essere qualificato come appalto
Codice civile
norma sulla prova e sugli strumenti probatori; pertinente alla valutazione delle scritture contabili e delle fatture contabili prodotte
Codice civile
richiamato per escludere che l'appalto privato richieda forma scritta ad substantiam, affermando che l'appalto può essere concluso anche per facta concludentia
Costituzione
art. 111, sesto comma Cost.
richiamato per il principio dell'obbligo di motivazione delle sentenze e la sua funzione; la mancata o perplessa motivazione integra vizio rilevante in Cassazione
Codice di procedura civile
norma sul processo civile e sugli atti istruttori e memorie; rilevante nella discussione sulla tempestività e ammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta nelle memorie
Codice di procedura civile
artt. 99, 106, 269 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente in relazione ai termini e alle modalità di proposizione e ammissibilità delle domande (e relative eccezioni); la Corte d'appello si è pronunciata su inammissibilità di talune domande
Massime di principio
- Un contratto d'appalto privato può essere concluso anche per facta concludentia: l'assenza di forma scritta non impedisce la prova attraverso comportamenti, scritture contabili, fatture e presunzioni; il giudice di merito valuta tali elementi con prudente apprezzamento
- La contabilizzazione e l'iscrizione in contabilità delle fatture (anche comprensive di supplementi) costituiscono elementi rilevanti e vanno considerati insieme ad eventuali riconoscimenti e comunicazioni interne: il loro esame non può essere eluso o motivato in modo contraddittorio
- Il principio di motivazione richiesto dall'art. 132 c.p.c. (e art. 111 Cost.) impone alla corte di merito spiegazioni coerenti e non perplesse: motivazioni apparenti, contraddittorie o apodittiche possono determinare annullamento in Cassazione
- La domanda di ingiustificato arricchimento può essere valutata anche in via subordinata, ma la sua ammissibilità e il relativo onere probatorio (locupletatio e deminutio patrimonii) devono essere esaminati concretamente; la tardività o l'omesso esame di elementi decisivi può essere rilevante
- Quando è dedotta una presunta obbligazione a carico dell'affidatario (detentore) dei rifiuti, va valutata la normativa e la prassi che attribuiscono oneri al detentore e la possibile coobbligazione dell'ente pubblico; la qualificazione giuridica dell'obbligo incide sulla legittimazione passiva
- In caso di pronunciamenti contrastanti tra primo e secondo grado, l'appellante deve contestare espressamente le rationes decidendi che intende impugnare; tuttavia la Corte d'appello non può omettere di motivare adeguatamente la disamina delle questioni essenziali e dei fatti decisivi
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