Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28719/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto delle domande dell'attrice (rescissione per lesione del contratto d'appalto del 27/02/1997, in subordine determinazione del corrispettivo per i lavori eseguiti o indennità per arricchimento senza causa, nonché risoluzione per inadempimento). Il ricorrente contestava, tra l'altro: l'utilizzabilità della scrittura privata nonostante l'improcedibilità della querela di falso; la mancata valutazione della situazione di stato di bisogno dell'appaltatrice e del relativo approfittamento da parte della committente; la mancata considerazione delle risultanze CTU in ordine a lavori extra-contrattuali o varianti e la conseguente maggiore spettanza; la rilevazione d'ufficio dell'eccezione di inadempimento; e il mancato esame della domanda di indebito arricchimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale che, a seguito dell'improcedibilità della querela di falso (per mancata produzione dell'originale), ha utilizzato la scrittura privata prodotta in copia, non ravvisando alcuna manifestazione o comportamento delle controparti che potesse essere interpretato come volontà di non avvalersene. Ha inoltre confermato che la prova dello stato di bisogno dell'appaltatore e del consapevole approfittamento della committente non è stata fornita (testimonianze ritenute inattendibili e mancanza di documentazione probatoria). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui l'eventuale contestazione di inadempimento poteva essere dedotta dalla condotta e dalle difese delle parti (exceptio inadimpleti contractus), escludendo la rilevabilità d'ufficio solo nella misura in cui l'eccezione non fosse desumibile in modo non equivoco. Quanto al corrispettivo, essendo il prezzo stabilito a corpo nel contratto, l'applicazione dell'art. 1657 c.c. (accertamento tecnico del valore) non era possibile; la CTU non ha dimostrato varianti che autorizzassero un incremento del corrispettivo. Infine, la domanda di indebito arricchimento è risultata improponibile in assenza di annullamento o inefficacia del contratto e in mancanza delle condizioni che ne avrebbero consentito l'accoglimento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente tenuto ai relativi oneri; segnalato il versamento previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Riferito nel quadro delle doglianze sulla querela di falso; la Corte ha considerato corretta la gestione del procedimento di querela incidentale e le conseguenze processuali della sua improcedibilità.

  • artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.

    Richiamati con riguardo ai principi generali di valutazione della prova e mediazione probatoria; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove e nell'allegazione.

  • art. 2697 c.c.

    Riferito al principio dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'attore non avesse assolto l'onere probatorio circa lo stato di bisogno e gli elementi concreti richiesti.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma vigente sulla cassazione: i motivi proposti sono stati esaminati nei limiti consentiti (verifica di legittimità) e ritenuti inammissibili o infondati quando richiedevano rivalutazione del fatto.

  • art. 1453 c.c.

    Riferito alla risoluzione per inadempimento; la Corte ha valutato correttamente la sussistenza dei presupposti alla luce delle prove e delle eccezioni contrapposte.

  • art. 1460 c.c.

    Exceptio inadimpleti contractus: la Corte ha ritenuto che la difesa dei convenuti contenesse elementi idonei a configurare l'eccezione, desumibile dalla loro condotta e dalle deduzioni difensive.

  • art. 1657 c.c.

    Norma residuale per la determinazione del corrispettivo quando non è stato stabilito; esclusa applicabilità poiché il contratto prevedeva il prezzo a corpo.

  • art. 1661 c.c.

    Riferita alle varianti ordinate dal committente: la Corte ha rilevato l'assenza di allegazione e prova di specifici ordini di variante e quindi l'assenza di diritto a compensi integrativi.

  • art. 1448 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di rescissione per lesione; la Corte ha giudicato insussistenti i presupposti probatori richiesti per l'accoglimento della rescissione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di versamento a carico del ricorrente in caso di soccombenza; la Corte ha segnalato l'operatività dell'adempimento.

Massime di principio

  • La declaratoria di improcedibilità della querela di falso per mancata produzione dell'originale non implica automaticamente che il documento non possa essere utilizzato nel processo principale: occorre valutare la volontà delle parti di avvalersene e la concretezza delle argomentazioni difensive che si fondano sul documento.
  • L'onere di provare lo stato di bisogno per ottenere la rescissione per lesione grava sull'attore e richiede elementi documentali e probatori concreti e verificabili; le sole dichiarazioni testimoniali isolate, se ritenute inattendibili, non sono sufficienti.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testi e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie sono di competenza del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo vizio di diritto o manifesta illogicità.
  • L'eccezione di inadempimento (exceptio inadimpleti contractus) può desumersi dalla condotta e dalle difese delle parti se la volontà di sollevarla risulta in modo non equivoco; non è pertanto necessario che sia enunciata con formule rituali.
  • Se il corrispettivo è determinato a corpo nel contratto, l'art. 1657 c.c. (accertamento tecnico per determinare il valore delle opere) trova applicazione solo in via residuale; la prova di variazioni o ordini di variante richiede specifica allegazione e prova.
  • La domanda di indebito arricchimento è subordinata all'assenza o inefficacia del titolo contrattuale: se il contratto è valido ed efficace le pretese di arricchimento senza causa risultano generalmente improcedibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.