Cassazione Penale, Ordinanza n. 21845/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Un detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizi della motivazione, sostenendo che mancassero elementi di fatto idonei a dimostrare una concreta e attuale pericolosità del detenuto e la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Con memoria successiva è stata insistita la richiesta, contestando il quadro indiziario e il ridimensionamento del ruolo associativo attribuito al detenuto. La Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito degli elementi istruttori, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in materia di regime ex art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza è ammesso solo per violazione di legge. Ha inoltre osservato che la motivazione dell'ordinanza impugnata era congrua e coerente, perché fondata su specifici elementi riguardanti il ruolo apicale del detenuto in un'articolazione 'ndranghetista, sui contatti mantenuti e sulla capacità di conservare collegamenti con l'associazione e di incidere sull'ordine pubblico. Le doglianze, dirette a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto e delle dichiarazioni dei collaboratori, sono state ritenute inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di 41-bis è ammesso solo per violazione di legge.
Richiamato per la memoria di replica depositata dalla difesa.
Massime di principio
- In materia di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, non potendo la Cassazione rivalutare il merito degli elementi di fatto posti a base del provvedimento.
- La valutazione della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata deve essere compiuta in termini di probabilità concreta e attuale che, in assenza delle restrizioni, il detenuto possa riprendere o mantenere tali contatti.
- La motivazione del provvedimento che applica o mantiene il 41-bis è sufficiente quando richiama elementi specifici sul ruolo apicale del detenuto, sui contatti con l'organizzazione e sulla sua capacità di incidere sull'ordine e la sicurezza pubblica.
- Le censure che sollecitano una diversa lettura delle risultanze investigative o delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in richieste di rivalutazione del fatto.
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