Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36254/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25/10/2024 lamentando, in sostanza, la determinazione ritenuta eccessiva della pena. Dai passaggi richiamati nell'ordinanza emerge che i motivi investivano il trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva e l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali deduzioni fossero aspecifiche, perché non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e si limitavano a invocare una pena più mite senza indicare concreti profili di illogicità o elementi di segno favorevole trascurati dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte di appello aveva già motivato adeguatamente sulla dosimetria della pena, sul diniego delle attenuanti generiche, sull'applicazione della recidiva e sull'esclusione della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice di merito con motivazione ritenuta adeguata; la Corte di cassazione ha considerato tale valutazione non specificamente scalfita dal ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sul trattamento sanzionatorio si risolvono in una richiesta generica di pena più mite, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione del giudice di merito su dosimetria della pena, diniego delle attenuanti generiche, recidiva e esclusione dell'art. 131-bis c.p. non può essere censurata in cassazione con deduzioni generiche o meramente assertive.
  • Quando la sentenza impugnata espone in modo logico e puntuale le ragioni della scelta sanzionatoria, è insindacabile in sede di legittimità la valutazione sull'assenza di elementi favorevoli apprezzabili, se il ricorso non evidenzia specifici vizi argomentativi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.