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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24910/2022 del 18/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

Due soggetti avevano convenuto in giudizio il consorzio che gestiva e realizzava le condutture di adduzione del gas, sostenendo che, in occasione dei lavori di interramento delle tubazioni e dell'installazione del misuratore a servizio di immobili vicini, il consorzio avesse invaso parzialmente la loro proprietà e costituito di fatto una servitù. Chiedevano l'accertamento dell'inesistenza della servitù, la rimozione della conduttura e del misuratore, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno. Il consorzio si era difeso eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva degli attori, assumendo che il muretto su cui era stato collocato il misuratore non fosse di loro proprietà, oltre a sostenere che l'opera fosse stata realizzata con autorizzazione del soggetto interessato e che il rapporto concessorio con il Comune attribuisse diversa titolarità agli impianti. In cassazione il consorzio ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 167 c.p.c. per avere la Corte d'appello trattato come non proponibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva; 2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c. per errata interpretazione della convenzione tra Comune e consorzio sulla proprietà degli impianti; 3) nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, ritenuto proprietario degli impianti; 4) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, in quanto non proprietari del muretto su cui era installato il misuratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, ritenendo sussistente un vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori. Ha osservato che la decisione di merito non era stata fondata sulla proprietà del muretto, ma su una valutazione di pericolosità dell'installazione del misuratore, e che il giudice d'appello non aveva considerato la specifica contestazione del consorzio circa la mancata prova della proprietà del bene sul quale era collocato il misuratore. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente a tale motivo; gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    viene richiamato dal ricorrente per sostenere che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva costituirebbe mera difesa e sarebbe proponibile in ogni momento del giudizio di merito; la Corte non decide sul punto perché assorbito

  • art. 1362 c.c.

    invocato per censurare l'interpretazione della convenzione concessoria tra Comune e consorzio; motivo assorbito

  • art. 1363 c.c.

    invocato per censurare l'interpretazione sistematica della convenzione concessoria; motivo assorbito

  • art. 1364 c.c.

    invocato per censurare l'interpretazione della convenzione concessoria; motivo assorbito

  • art. 1366 c.c.

    invocato per censurare l'interpretazione della convenzione concessoria secondo buona fede; motivo assorbito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia e per mancata integrazione del contraddittorio

  • artt. 107 e 270 c.p.c.

    richiamati nella sentenza d'appello per ritenere ammissibile la chiamata in causa di terzi ordinata dal giudice; la Corte di cassazione non interviene sul punto nel merito

Massime di principio

  • In tema di legittimazione ad agire, il giudice deve esaminare e decidere espressamente l'eccezione con la quale si contesti che l'attore abbia dimostrato il titolo su cui fonda la propria domanda, quando tale contestazione investa un presupposto della domanda stessa.
  • Sussiste omessa pronuncia quando la sentenza non si confronta con una specifica eccezione o domanda ritualmente devoluta al giudice di merito, anche se la decisione abbia affrontato il rapporto da un diverso angolo visuale.
  • Se il giudice di merito fonda la decisione su una ragione diversa da quella posta dalla parte a sostegno della domanda o dell'eccezione, ciò non equivale di per sé a risposta implicita sull'eccezione specifica, ove permanga il mancato esame del profilo dedotto.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso che denunci omessa pronuncia comporta l'assorbimento delle ulteriori censure logicamente subordinate o incompatibili con la statuizione rescissoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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