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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41947/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo (15/12/2022) che aveva applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. sommando due pronunce di condanna (Tribunale di Termini Imerese 21/09/2017 irrev. 17/10/2018 e Tribunale di Trapani 25/07/2019 irrev. 10/02/2022) e ridefinendo la pena finale in anni 5 di reclusione ed euro 1360 di multa. Il ricorrente denunciava: (i) errato conteggio dei reati satellite (il giudice dell'esecuzione avrebbe considerato quattordici reati satellite anziché tredici, perché ha incluso il capo o) della sentenza di Trapani la cui condanna era caduta nei gradi successivi); (ii) duplicazione del capo n) quale reato più grave e quale satellite; (iii) determinazione degli aumenti per i reati satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice di cognizione (il Tribunale di Trapani aveva previsto aumenti pari a 1 mese di reclusione ed euro 100 per ciascun satellite, mentre l'ordinanza impugnata ha quantificato aumenti di 3 mesi ed euro 60 per ciascun reato); (iv) carenza e illogicità della motivazione sulla determinazione degli aumenti per la continuazione. Il ricorso è stato proposto sotto il profilo della violazione degli artt. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato che il giudice dell'esecuzione ha effettivamente considerato un reato (capo o)) la cui statuizione di condanna era caduta, determinando così un numero errato di aumenti (quattordici invece di tredici). Ha inoltre ritenuto illegittima la quantificazione degli aumenti per dieci dei tredici reati satellite, in quanto il giudice dell'esecuzione ha fissato aumenti in misura superiore rispetto a quelli stabiliti dal giudice della cognizione, contravvenendo al principio di cui all'art. 671, comma 2, c.p.p. (e alla giurisprudenza di legittimità che impone il rispetto dei limiti di aumento fissati nelle sentenze di condanna). Il terzo motivo sulla motivazione è stato assorbito. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, che dovrà svolgersi in diversa composizione (in ottemperanza alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La disciplina della continuazione va applicata dal giudice dell'esecuzione determinando la pena senza superare la somma di quelle inflitte; la Corte ha interpretato questa norma nel senso che il limite vale non solo per il risultato finale ma anche per le determinazioni intermedie, sicché gli aumenti per i reati satellite non possono essere quantificati in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione

  • art. 606 lett. b) e c) c.p.p.

    Motivi di ricorso per cassazione attinenti a violazione di legge e a vizi della motivazione: la Corte ha usato tali censure per esaminare la correttezza del conteggio e della determinazione degli aumenti operati dal giudice dell'esecuzione

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Norma relativa alla determinazione della pena per reati concorrenti/continuati; il ricorrente l'ha richiamata in relazione al corretto calcolo degli aumenti e della pena complessiva

  • Corte Costituzionale, sent. 3 luglio 2013, n. 183

    La Corte ha richiamato la pronuncia costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di norme che consentirebbero la partecipazione al giudizio di rinvio del medesimo giudice che aveva già deciso sull'applicazione della continuazione; perciò il rinvio dovrà svolgersi in diversa composizione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sent. n. 6296/24.11.2016, Nocerino)

    Principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione nella decisione di condanna

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può applicare la continuazione solo con riguardo a sentenze irrevocabili: non possono essere conteggiati reati la cui condanna è caduta nei gradi successivi
  • Nel rideterminare la pena per continuazione il giudice dell'esecuzione non può fissare aumenti per i reati satellite in misura superiore a quella già stabilita dal giudice della cognizione (il limite vale anche per i passaggi intermedi del calcolo)
  • È necessario un conteggio chiaro e coerente dei reati considerati 'principalì e 'satellite' per evitare duplicazioni o omissioni che incidano sulla misura complessiva della pena
  • La motivazione del giudice dell'esecuzione deve rendere manifesto il criterio adottato per la quantificazione degli aumenti, in modo da consentire il controllo di legittimità
  • Se l'annullamento riguarda la decisione sulla continuazione, il nuovo giudizio dovrà celebrarsi in diversa composizione quando richiesto dalla giurisprudenza costituzionale (evitare che partecipi al rinvio il giudice che ha già deciso sull'applicazione della continuazione)
  • In caso di disparità tra aumenti stabiliti dal giudice di cognizione e quelli poi utilizzati dal giudice dell'esecuzione, prevale il limite posto dalle decisioni di condanna; eventuali discrepanze costituiscono motivo di annullamento

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