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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8189 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava l’avviso di accertamento per l’Ici 2004, dovuta per omessa denuncia e omesso versamento in relazione a immobili comunali destinati all’edilizia residenziale pubblica. Il Comune di Milano sosteneva, con i primi due motivi, che gli immobili fossero esenti perché destinati a finalità istituzionali e sociali e che i canoni, vincolati e non lucrativi, non rendessero privatistico o commerciale il rapporto; con il quarto invocava anche l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992. Con il terzo motivo lamentava che il giudice d’appello non avesse deciso l’eccezione di carenza di motivazione e prova dell’avviso. Con il quinto contestava le sanzioni, invocando affidamento e obiettiva incertezza normativa in ragione di precedenti decisioni tributarie favorevoli. Chiedeva inoltre, in via incidentale, di sollevare una questione di legittimità costituzionale delle norme sull’esenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e compensato le spese. Le censure di vizio motivazionale sono state dichiarate inammissibili perché non indicavano lo specifico fatto controverso decisivo; i motivi primo, secondo e quarto sono stati respinti nel merito: per le esenzioni invocate occorre che l’immobile sia destinato direttamente e immediatamente ai compiti istituzionali dell’ente, requisito non soddisfatto dalla concessione degli alloggi a terzi dietro canone, anche se nell’ambito di programmi sociali e senza finalità lucrative. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: l’omessa pronuncia era stata denunciata come errore di giudizio anziché come vizio processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c.; inoltre la decisione d’appello implicava il rigetto dell’eccezione sulla motivazione dell’avviso. Il quinto motivo è stato respinto: precedenti sentenze di merito favorevoli al contribuente non dimostrano, da sole, obiettive condizioni di incertezza normativa, che devono derivare da elementi positivi di confusione nella disciplina e sono valutate dal giudice. La questione costituzionale è stata giudicata manifestamente infondata: per il 2004 gli immobili degli Iacp non godevano dell’esenzione totale introdotta dal 2008, sicché non sussisteva la prospettata disparità di trattamento.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)

    in tema di Ici l'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati, "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti; ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato, come avviene, in linea di massima, in tutti i casi in cui il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone.

    L’esenzione richiede l’uso diretto e immediato dell’immobile da parte dell’ente per i propri compiti istituzionali. La locazione a terzi, anche per finalità sociali e non lucrative, non soddisfa tale requisito.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Per cui, in definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dal comune impugnante, è oggi acquisito che l'avverbio "esclusivamente", che caratterizza la destinazione degli immobili in entrambe le fattispecie di esenzione sopra evocate, serve a specificare in modo netto e inequivocabile che il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini specifici, il modo della destinazione concretizzato dall'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario o possessore.

    Anche l’esenzione della lettera i) presuppone l’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente. Non è decisivo che l’attività svolta tramite l’immobile sia assistenziale o priva di lucro se l’immobile è concesso a terzi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nei limiti della motivazione sulla questione di fatto, e richiede la specificazione, appunto, del fatto controverso in relazione al quale parametrare la ricostruzione operata dal giudice del merito.

    La censura di motivazione in cassazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo e indicarlo specificamente; non può essere usata per contestare l’interpretazione o l’applicazione delle norme.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    giacchè - ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame - l'eventuale inadeguatezza della motivazione resta irrilevante, potendo essere integrata o anche interamente corretta dalla corte nell'esercizio del potere attribuitole dall'art. 384 c.p.c..

    La Corte di cassazione può integrare o correggere la motivazione in diritto; una motivazione inadeguata su una questione giuridica non configura, di per sé, il vizio previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    E' dunque denunciato un vizio di omessa pronuncia come error in iudicando, mentre l'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, integra un vizio di attività determinato dalla violazione dell'art. 112 c.p.c..

    L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione va denunciata come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., non come errore di giudizio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni postula l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza su portata e ambito di applicazione delle norme cui la violazione si riferisce.

    La disapplicazione delle sanzioni tributarie richiede un’incertezza normativa oggettiva sulla portata o sull’ambito di applicazione della norma violata.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    Tale potere, già riconosciuto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39-bis, tenuto fermo dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 e ribadito, con più generale portata, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, sussiste quando la disciplina normativa da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, con un coordinamento concettualmente difficoltoso per equivocità di contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente.

    L’incertezza che può escludere le sanzioni deve dipendere da elementi oggettivi di confusione normativa, per esempio dal difficile coordinamento di più prescrizioni equivoche. Spetta al contribuente allegare tali elementi; non bastano precedenti decisioni di merito favorevoli.

  • D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 126/2008

    che gli Iacp usufruiscono sì, attualmente, dopo una iniziale riduzione dell'imposta al 50% del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8, comma 4, introdotta a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 113 del 1996 - dell'esenzione totale dall'Ici ma per effetto del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3 (conv. in L. n. 126 del 2008) "con decorrenza dal 1 gennaio 2008", non per effetto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, così come in questa sede invocato. E nella specie si discorre dell'annualità 2004.

    L’esenzione totale degli immobili degli Iacp richiamata dalla Corte decorre dal 1° gennaio 2008 e non è applicabile all’annualità Ici 2004; non può quindi essere usata come termine di comparazione per sostenere una disparità di trattamento in questa controversia.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell’esenzione Ici prevista per gli immobili destinati ai compiti istituzionali, non basta che l’immobile persegua una finalità pubblica o sociale: l’ente deve utilizzarlo direttamente e immediatamente per i propri compiti. La concessione a terzi dietro canone, in linea di massima, esclude l’esenzione anche se i canoni sono vincolati e l’attività non è lucrativa.
  • Ai fini dell’esenzione, la destinazione esclusiva va valutata secondo le modalità concrete di utilizzo dell’immobile, non soltanto in base alla natura assistenziale o non commerciale dell’attività svolta.
  • Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, occorre dimostrare elementi oggettivi di equivoco o di difficile coordinamento delle norme. Il fatto che altri giudici di merito abbiano accolto in precedenza ricorsi analoghi non è, da solo, sufficiente.
  • In cassazione, il vizio di omessa pronuncia deve essere formulato come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; inoltre una pronuncia può essere implicita quando la motivazione adottata risolve necessariamente anche la questione che si assume non decisa.
  • Una censura di vizio motivazionale deve identificare il fatto controverso e decisivo rispetto al quale la motivazione sarebbe carente; non è sufficiente invocare genericamente una motivazione errata su questioni di diritto.
  • Nel confrontare regimi fiscali diversi occorre verificare che si riferiscano allo stesso periodo d’imposta e che il trattamento agevolativo fosse già vigente: un’esenzione introdotta successivamente non prova una disparità di trattamento per annualità precedenti.

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