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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36372/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal danno lamentato a un immobile privato, asseritamente causato dalle radici di due pini marittimi di proprietà comunale, che avrebbero lesionato pavimentazione e piazzale antistante l’abitazione. Il proprietario dell’immobile agì contro il Comune chiedendo il risarcimento ex artt. 2043 e 2051 c.c.; il Comune eccepì nullità dell’atto di citazione, prescrizione, concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. e chiamò in garanzia due assicurazioni. Il Tribunale accolse integralmente la domanda; la Corte d’appello, pur confermando la responsabilità del Comune, ridusse il danno a euro 10.000,00 ritenendo che il danneggiato avesse concorso causalmente al danno perché avrebbe potuto tagliare le radici ai sensi dell’art. 896 c.c. I ricorrenti, eredi dell’originario attore, articolano tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 329, 342, 345, 346 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il Comune non avesse impugnato la statuizione sulla propria responsabilità né l’ammontare del risarcimento e che la Corte d’appello avesse quindi deciso su capi coperti da giudicato interno; 2) violazione dell’art. 1227 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la riduzione per concorso colposo del danneggiato, in quanto il proprietario non abitava l’immobile e si era attivato appena scoperti i danni; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, assumendo che, per effetto del giudicato interno, esse dovessero essere poste a carico del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso complessivamente considerato. Riconosce in astratto che il motivo sul giudicato interno coglie un principio corretto, ma rileva che la Corte d’appello poteva comunque rilevare d’ufficio il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c., trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto, purché gli elementi fattuali fossero già emersi nel giudizio di merito. Quanto al secondo motivo, lo reputa inammissibile perché volto a una nuova valutazione del merito e comunque non idoneo a superare il filtro dell’art. 360-bis c.p.c.; inoltre esclude il vizio di motivazione, poiché la decisione impugnata non presenta anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti. Anche il terzo motivo è dichiarato inammissibile, poiché il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, evenienza non ricorrente nella specie. L’esito sostanziale è quindi la conferma della riduzione del risarcimento a euro 10.000,00 e della condanna del Comune al pagamento di tale importo, con soccombenza dei ricorrenti nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    base della domanda risarcitoria per fatto illecito

  • art. 2051 c.c.

    invocato quale ulteriore titolo di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa in custodia

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    richiamato dal convenuto per eccepire la nullità dell’atto di citazione

  • art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato per sostenere l’indeterminatezza della citazione

  • art. 1227 c.c.

    il comma 1 consente di ridurre il risarcimento per concorso colposo del danneggiato; il comma 2 riguarda l’aggravamento del danno ed è eccezione in senso stretto

  • art. 896 c.c.

    richiamato come facoltà del proprietario di tagliare le radici provenienti dal fondo altrui

  • art. 112 c.p.c.

    evocato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ai limiti del devolutum

  • art. 329 c.p.c.

    l’impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti non impugnate

  • art. 342 c.p.c.

    la specificità dei motivi di appello limita il potere decisorio del giudice di secondo grado

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel quadro dei limiti alle nuove questioni in appello

  • art. 346 c.p.c.

    le domande ed eccezioni non riproposte in appello si intendono rinunciate; non si applica alle mere difese e alle questioni rilevabili d’ufficio

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    utilizzato per articolare le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 360-bis c.p.c.

    la censura è inammissibile se non spiega perché la decisione, conforme alla giurisprudenza consolidata, dovrebbe essere riconsiderata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regola della soccombenza nelle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese e i suoi limiti

  • art. 111, comma 6, Cost.

    evocato per definire i confini del vizio di motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità processuale denunciabile in cassazione

Massime di principio

  • La mancata riproposizione in appello di domande o eccezioni non accolte determina, in linea di principio, rinuncia processuale e giudicato interno; tuttavia tale effetto non opera per le mere difese e per le questioni rilevabili d’ufficio, che il giudice di appello può esaminare anche senza specifica impugnazione.
  • Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. non costituisce eccezione in senso stretto, ma una questione rilevabile d’ufficio quando dagli atti emergano gli elementi fattuali per apprezzarne l’incidenza causale; diverso è il caso dell’aggravamento del danno ex comma 2, che richiede specifica deduzione.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del merito: è inammissibile la censura che, sotto la veste formale del vizio di legittimità, miri soltanto a un diverso apprezzamento delle prove o dei fatti.
  • Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione è limitato alle anomalie estreme della motivazione, cioè mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità; non è più censurabile il mero difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese processuali è ristretto a verificare che esse non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione di compensazione o di riparto tra parti non totalmente vittoriose resta in larga misura discrezionale nel merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniSpese di liteProprietà
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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