Cassazione Penale, Sentenza n. 13706/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna confermata in appello (pena: 7 anni e 4 mesi di reclusione e multa di euro 3.000) con censure principali: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e presunto travisamento di prove decisive; 2) inidoneità delle intercettazioni a provare il coinvolgimento nell'azione delittuosa; 3) contestazione dell'identificazione del ricorrente come conducente del veicolo usato per la rapina; 4) criticità sulla ricostruzione del sopralluogo e sull'uso di utenze telefoniche; 5) eccessività della pena e violazione/erronea applicazione degli artt. 62-bis, 81 comma 2 e 133 c.p., nonché mancata valutazione favorevole per le attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, aspecifici o dedotti per motivi non consentiti (in larga parte mera riproposizione delle doglianze d'appello senza confronto puntuale con il percorso argomentativo delle decisioni di merito). Ha richiamato i limiti del sindacato in cassazione (impossibilità di rivedere autonomamente la valutazione della prova e delle intercettazioni salvo travisamento evidente, e dovere di specificità nel contestare la motivazione). Ha confermato che la Corte territoriale e il primo giudice formano un unico corpo decisionale da considerare congiuntamente quando sono conformi. Conseguentemente il ricorso è respinto, resta ferma la condanna di merito (7 anni e 4 mesi e multa), ed è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Delimita il controllo di legittimità sulla motivazione: la Corte non può riesaminare i fatti né la valutazione delle prove, ma solo verificare la presenza di motivazione sufficiente, assenza di contraddizioni o illogicità manifeste.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità e l'applicazione di sanzioni (come la somma alla cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa.
Norma relativa alla recidiva o capacità a delinquere (richiamata nel contesto della determinazione della pena base), interpretata come elemento valutabile dal giudice di merito per aggravare la pena.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
art. 81, comma secondo c.p.
Riguarda il cumulo giuridico delle pene e la determinazione dell'entità sanzionatoria complessiva in presenza di più reati; la Corte ha ritenuto legittimo il calcolo e la graduazione operata dal giudice di merito.
Stabilisce i criteri di determinazione della pena (circostanze da valutare per la quantificazione); la Corte ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, il richiamo nel giudizio di merito ai criteri di gravità e sfrontata pericolosità dell'azione per giustificare la pena superiore al minimo edittale.
Richiamato come principio di riferimento per l'esercizio della discrezionalità nella graduazione della pena; la Corte ha confermato che la valutazione sulla congruità della pena rimane di competenza del giudice di merito salvo vizi di illogicità o arbitrio.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione dei fatti o una valutazione alternativa delle prove: il sindacato è limitato a verificare la logicità, la completezza e l'assenza di contraddizioni nella motivazione.
- Un motivo di ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure di appello senza un confronto argomentato con le ragioni della decisione impugnata è tipicamente inammissibile per aspecificità.
- Le intercettazioni e la valutazione del loro contenuto sono questioni di merito; in sede di legittimità possono essere censurate solo se si dimostra un travisamento manifesto e decisivo del contenuto captato.
- Per contestare la determinazione della pena in cassazione è necessario indicare in modo specifico perché la motivazione del giudice di merito sarebbe insufficiente o illogica; la mera lamentela di eccesso è insufficiente.
- Quando sentenza di primo grado e sentenza di appello sono conformi sui punti contestati, vanno considerate congiuntamente come un unico corpo motivazionale e integrate vicendevolmente dal giudice di legittimità.
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