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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13706/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna confermata in appello (pena: 7 anni e 4 mesi di reclusione e multa di euro 3.000) con censure principali: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e presunto travisamento di prove decisive; 2) inidoneità delle intercettazioni a provare il coinvolgimento nell'azione delittuosa; 3) contestazione dell'identificazione del ricorrente come conducente del veicolo usato per la rapina; 4) criticità sulla ricostruzione del sopralluogo e sull'uso di utenze telefoniche; 5) eccessività della pena e violazione/erronea applicazione degli artt. 62-bis, 81 comma 2 e 133 c.p., nonché mancata valutazione favorevole per le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, aspecifici o dedotti per motivi non consentiti (in larga parte mera riproposizione delle doglianze d'appello senza confronto puntuale con il percorso argomentativo delle decisioni di merito). Ha richiamato i limiti del sindacato in cassazione (impossibilità di rivedere autonomamente la valutazione della prova e delle intercettazioni salvo travisamento evidente, e dovere di specificità nel contestare la motivazione). Ha confermato che la Corte territoriale e il primo giudice formano un unico corpo decisionale da considerare congiuntamente quando sono conformi. Conseguentemente il ricorso è respinto, resta ferma la condanna di merito (7 anni e 4 mesi e multa), ed è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Delimita il controllo di legittimità sulla motivazione: la Corte non può riesaminare i fatti né la valutazione delle prove, ma solo verificare la presenza di motivazione sufficiente, assenza di contraddizioni o illogicità manifeste.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità e l'applicazione di sanzioni (come la somma alla cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma relativa alla recidiva o capacità a delinquere (richiamata nel contesto della determinazione della pena base), interpretata come elemento valutabile dal giudice di merito per aggravare la pena.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    art. 81, comma secondo c.p.

    Riguarda il cumulo giuridico delle pene e la determinazione dell'entità sanzionatoria complessiva in presenza di più reati; la Corte ha ritenuto legittimo il calcolo e la graduazione operata dal giudice di merito.

  • art. 133, cod. pen.

    Stabilisce i criteri di determinazione della pena (circostanze da valutare per la quantificazione); la Corte ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, il richiamo nel giudizio di merito ai criteri di gravità e sfrontata pericolosità dell'azione per giustificare la pena superiore al minimo edittale.

  • art. 132, cod. pen.

    Richiamato come principio di riferimento per l'esercizio della discrezionalità nella graduazione della pena; la Corte ha confermato che la valutazione sulla congruità della pena rimane di competenza del giudice di merito salvo vizi di illogicità o arbitrio.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione dei fatti o una valutazione alternativa delle prove: il sindacato è limitato a verificare la logicità, la completezza e l'assenza di contraddizioni nella motivazione.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure di appello senza un confronto argomentato con le ragioni della decisione impugnata è tipicamente inammissibile per aspecificità.
  • Le intercettazioni e la valutazione del loro contenuto sono questioni di merito; in sede di legittimità possono essere censurate solo se si dimostra un travisamento manifesto e decisivo del contenuto captato.
  • Per contestare la determinazione della pena in cassazione è necessario indicare in modo specifico perché la motivazione del giudice di merito sarebbe insufficiente o illogica; la mera lamentela di eccesso è insufficiente.
  • Quando sentenza di primo grado e sentenza di appello sono conformi sui punti contestati, vanno considerate congiuntamente come un unico corpo motivazionale e integrate vicendevolmente dal giudice di legittimità.

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