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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02738/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte del giudice delegato, del credito dell’amministrazione finanziaria insinuato al passivo fallimentare a titolo di imposte, sanzioni e interessi derivanti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni fiscali per più annualità d’imposta. Il Tribunale di Catania, decidendo sull’opposizione, ha richiamato il principio per cui la domanda di ammissione al passivo del credito erariale proposta direttamente dall’amministrazione creditrice non richiede l’allegazione del ruolo; ha però ritenuto di non ammettere i crediti relativi ad alcune annualità perché già specificamente contestati in sede tributaria. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 96 l. fall. e 88 d.P.R. 602/1973, sostenendo che, in pendenza del giudizio tributario, il tribunale avrebbe dovuto ammettere i crediti contestati con riserva, poiché la presentazione della dichiarazione fiscale farebbe sorgere l’obbligazione tributaria e la correlativa pretesa creditoria. La Corte ha però ritenuto infondato il motivo, chiarendo che l’ammissione con riserva è possibile solo se il creditore produca documentazione attestante l’avvenuta iscrizione a ruolo, giacché il ruolo costituisce il titolo esecutivo; in mancanza del titolo, e se vi sono contestazioni sulla debenza del tributo, il giudice fallimentare non può svolgere una delibazione di merito e deve rigettare l’insinuazione, restando la controversia devoluta al giudice tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha escluso l’ammissione al passivo dei crediti fiscali contestati e ha ribadito che, nel sistema delineato dall’art. 88 d.P.R. 602/1973, l’ammissione con riserva presuppone la formazione e produzione del ruolo; in difetto, la domanda di insinuazione non può essere accolta dal giudice fallimentare, che non può sostituirsi al giudice tributario nella verifica dell’esistenza e consistenza del debito. Non è stata disposta la regolazione delle spese per mancata costituzione della procedura intimata. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’amministrazione dello Stato, richiamando il suo esonero normativo dal materiale versamento.

Norme richiamate

  • artt. 93 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla domanda di ammissione al passivo; non è la base decisiva della ratio, che viene individuata nel combinato disposto con l’art. 88 d.P.R. 602/1973

  • art. 96 l. fall.

    invocato dalla ricorrente in relazione all’ammissione con riserva dei crediti contestati

  • art. 88 d.P.R. 602/1973

    prevede che, se sorgono contestazioni sulle somme iscritte a ruolo, il credito è ammesso al passivo con riserva; la Corte interpreta la norma nel senso che l’ammissione con riserva presuppone la documentata esistenza del ruolo

  • art. 49 d.P.R. 602/1973

    il ruolo è qualificato come titolo esecutivo; la sua esistenza rafforza la posizione del creditore e consente l’ammissione con riserva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato solo in relazione al meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato

  • sentenza Sez. Unite n. 4126/2012

    "attesa l'impossibilità, per il giudice delegato del fallimento, di formulare giudizio di merito al riguardo"

    il credito erariale può essere esaminato nel passivo senza allegazione del ruolo solo nei limiti in cui il giudice fallimentare non debba compiere una valutazione di merito sulla pretesa contestata

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo, il credito tributario contestato può essere ammesso con riserva solo se il creditore produca il titolo esecutivo richiesto dall’ordinamento, cioè il ruolo, che consente al giudice fallimentare di limitarsi alla sospensione dell’efficacia della pretesa in attesa della definizione della controversia davanti al giudice competente.
  • Se manca il ruolo o altro titolo esecutivo che abiliti l’ammissione con riserva, il giudice fallimentare non può supplire con una valutazione incidentale del merito della pretesa fiscale, perché le questioni sull’esistenza e consistenza del tributo, quando contestate, sono riservate al giudice tributario.
  • La sola esistenza dell’obbligazione tributaria derivante dalla dichiarazione non basta, di per sé, a fondare l’ammissione al passivo con riserva: nel sistema delineato dall’art. 88 d.P.R. 602/1973 rileva in modo decisivo la previa iscrizione a ruolo e la documentazione di essa.
  • L’orientamento delle Sezioni Unite sull’irrilevanza dell’allegazione del ruolo nella domanda dell’amministrazione creditrice va letto in coerenza con la ripartizione di giurisdizione e con l’impossibilità per il giudice delegato di decidere nel merito sulle contestazioni fiscali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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