Cassazione Civile, Ordinanza n. 28031/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di prova dell'avvenuta notifica all'Agenzia delle Entrate, in mancanza dell'avviso di ricevimento. Ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di fatto e dei soci, relativi a maggiori redditi per gli anni 2004 e 2005 e a maggiori imposte IRPEF e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile il ricorso originario dei contribuenti. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma dalla ordinanza emerge che il ricorso è stato dichiarato inammissibile in limine perché non risultava agli atti l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate. La Corte ha rilevato che la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegare all'originale; la sua mancanza comporta l'inesistenza della notifica e l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Nulla sulle spese, perché non si è instaurato rapporto processuale con l'intimata. Disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale.
La mancanza dell'avviso di ricevimento, quale prova del perfezionamento della notifica, impedisce la rinnovazione della notifica nel caso esaminato, conducendo all'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la prova della notificazione del ricorso all'intimato, quando eseguita a mezzo posta, richiede l'avviso di ricevimento; senza tale documento la notificazione non risulta perfezionata nei confronti del destinatario.
- La mancata allegazione dell'avviso di ricevimento determina l'inesistenza della notifica e comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che sia consentita la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. nel caso in cui difetti la prova del perfezionamento della notificazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Se l'intimato non si costituisce e non si instaura rapporto processuale nei suoi confronti, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
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