Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29899/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 32/2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni introdotte nel 2006, la rideterminazione in melius delle pene pecuniarie inflitte con tre sentenze del Tribunale di Verona (28/03/2009, 14/07/2009, 09/05/2011) e il riconoscimento della continuazione fra i reati. In particolare chiedeva la rideterminazione delle multe relative alle condanne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (sia "leggere" che "pesanti") in ragione della riproposizione del previgente regime sanzionatorio differenziato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che, in seguito alla sentenza costituzionale n.32/2014, è compito del giudice dell'esecuzione rideterminare la pena se il nuovo assetto normativo è più favorevole. Ha però escluso che il ricorso potesse sollevare questioni di qualificazione giuridica non proposte in sede di istanza esecutiva. Sulla base di un esame complessivo, la Corte ha annullato senza rinvio (ai sensi dell'art. 620, lett. l) c.p.p.) l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura delle pene pecuniarie relative ai reati delle sentenze del 14/07/2009 e del 09/05/2011, rideterminandole rispettivamente in euro 100,00 e euro 50,00 di multa. Per il resto l'impugnazione è respinta.

Norme richiamate

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32/2014

    "l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto- legge 30 dicembre 2005, n. 272 ... convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49"

    La pronuncia ha eliminato ex tunc la riforma del 2006 determinando la reviviscenza della disciplina previgente (distinzione tra droghe "pesanti" e "leggere") e quindi un regime sanzionatorio potenzialmente più favorevole per alcuni imputati; pertanto il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena se il nuovo quadro è più favorevole e su istanza di parte.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    La norma va interpretata nella versione rievocata ex tunc in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità della riforma 2006: stabilisce la differenziazione della risposta sanzionatoria in relazione alla natura della sostanza (distinzione tra stupefacenti "pesanti" e "leggeri").

  • Art. 14 legge 26 giugno 1990, n. 162 (richiamata nel quadro normativo)

    Richiamata quale formulazione originaria del regime sanzionatorio poi recepito dal d.P.R. n.309/1990 e ripristinato dopo la sentenza costituzionale; serve a determinare i parametri edittali applicabili dopo la reviviscenza normativa.

  • Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006, n. 49 (artt. 4-bis e 4-vicies ter)

    Le disposizioni introdotte da tale decreto-legge (poi convertito) sono state dichiarate incostituzionali nella parte richiamata, con effetti ex tunc: ciò ha eliminato il regime sanzionatorio unitario introdotto nel 2006 e ha fatto ripristinare la precedente disciplina differenziata.

  • Art. 620 lettera l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza dei presupposti, di annullare senza rinvio e decidere direttamente sulla determinazione della pena pecuniaria quando la motivazione e la fattispecie lo consentono; utilizzata per rideterminare le multe in luogo del giudice di merito.

  • Legge n. 685/1975

    Centrale nel quadro storico-normativo richiamato: la sua disciplina novellata (da legge n.162/1990) è tornata ad avere rilevanza dopo la sentenza costituzionale, contribuendo al calcolo dei parametri edittali.

Massime di principio

  • Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di norme che hanno riformato il regime sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione deve, su istanza di parte e se il nuovo assetto è complessivamente più favorevole, rideterminare le pene residue non ancora espiate.
  • La valutazione degli effetti di una pronuncia di incostituzionalità sul trattamento sanzionatorio va compiuta in termini complessivi (in melius o in pejus) e non per singoli aspetti disciplinari.
  • Il giudice dell'esecuzione può limitarsi a esaminare e decidere solo le domande proposte nella istanza introduttiva; questioni di qualificazione giuridica non sollevate in quella sede restano precluse.
  • La Corte di Cassazione, ove la motivazione e il quadro fattuale lo consentano, può annullare senza rinvio e procedere direttamente alla rideterminazione della pena pecuniaria (art. 620 c.p.p.), evitando un nuovo esame del merito da parte del giudice di rinvio.
  • Ai fini del calcolo della continuazione e della determinazione della pena complessiva, si deve individuare il reato più grave e calcolare gli incrementi dovuti alla continuazione tenendo conto delle riduzioni previste (es. per il rito), adeguando separatamente la parte relativa a "reati satellite" con stupefacenti leggeri.
  • I parametri edittali da applicare dopo una pronuncia di incostituzionalità sono quelli effettivamente ripristinati ex tunc; è necessario confrontare i vecchi e i nuovi minimi/massimi edittali per valutare la favorevolezza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.