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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24822/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce (15/10/2021) con tre censure: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di beni e corrispettivi dalla massa fallimentare con operazioni simulate fra Tubisaldo Eco Industriale s.r.l. e Plus Service s.r.l.); 2) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto ne bis in idem, in quanto l'imputato era già stato condannato con sentenza irrevocabile (27/05/2016) per bancarotta in altro procedimento; 3) errata determinazione della pena base, diniego del beneficio delle attenuanti generiche e eccessivo aumento della pena per il riconoscimento della continuazione rispetto alla sentenza precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (la motivazione di merito è ritenuta adeguata: gli elementi probatori contestualizzati (pagamenti in contanti a rate, drastica riduzione del conto cassa per anticipazioni ai soci, mancato pagamento dei canoni non giustificato da lavori provati, cessazione dell'attività) giustificano la responsabilità per bancarotta distrattiva). Il secondo motivo (ne bis in idem) è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che non sussista identità di "fatto" tra i procedimenti essendo le procedure concorsuali e i creditori diversi, richiamando la giurisprudenza e la pronuncia della Corte costituzionale che restringono l'identità del fatto al confronto storico-naturalistico e all'oggetto materiale dell'azione. Il terzo motivo è stato parzialmente accolto: la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte territoriale nel giustificare perché il reato oggetto del presente procedimento sia più grave di quello già accertato con sentenza del 28/04/2016; perciò ha annullato in parte la sentenza impugnata e rinviato al giudice di merito affinché motivi adeguatamente la scelta della pena base e i criteri adottati per l'aumento ex art. 81 c.p.. Sulle attenuanti generiche la decisione di merito è stata ritenuta corretta e quindi non annullata.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha fondato i tre motivi di nullità e di vizio di motivazione su tale articolo (lett. b) ed e)).

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di riesercizio dell'azione penale per un fatto già giudicato (ne bis in idem). La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la Corte costituzionale per affermare che l'identità del fatto va valutata in senso storico-naturalistico e include l'oggetto materiale; nel caso concreto, essendo diverse le procedure concorsuali e i creditori, l'art. 649 non impedisce il nuovo procedimento.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma che disciplina l'aumento di pena in caso di continuazione. La Corte ha disposto che il giudice del rinvio debba motivare esplicitamente la scelta della pena base e i criteri per l'aumento, specialmente se la scelta può determinare disparità di trattamento.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio abbreviato o la definizione con patteggiamento (richiamata perché il ricorrente era stato già condannato con sentenza ai sensi dell'art. 444 in altro procedimento); serve a contestualizzare il precedente giudicato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2016

    Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. per contrasto con il principio del ne bis in idem alla luce dell'art. 4 del Protocollo n.7 CEDU; la Corte di cassazione ha utilizzato i principi espressi per delineare il concetto di identità del fatto e per ritenere non operante il divieto in presenza di procedure concorsuali distinte.

  • Protocollo n.7 CEDU, art. 4

    Standard europeo sul divieto del doppio processo o della doppia condanna per lo stesso fatto; utilizzato dalla Corte costituzionale e richiamato dalla Cassazione per l'interpretazione del ne bis in idem.

Massime di principio

  • La valutazione della "distrazione" in reati di bancarotta si fonda su un giudizio di contesto: pagamenti in contanti, ripetuti versamenti sospetti, svuotamento del patrimonio aziendale e mancato riversamento dei corrispettivi alla massa fallimentare possono essere ricostruiti come condotte fraudolente anche in assenza di un singolo atto documentale definitorio.
  • Il ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) va valutato in termini di identità storico-naturalistica del fatto: procedimenti relativi a distinti fallimenti/compendi aziendali o che ledono creditori diversi possono non costituire lo stesso "fatto" e dunque non impedire una nuova azione penale.
  • La Corte d'appello può integrare e specificare le ragioni della sentenza di primo grado; una motivazione che contestualizza e connette gli elementi probatori viene generalmente ritenuta sufficiente a respingere censure di genericità o apoditticità.
  • Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sarà sindacabile in Cassazione solo se privo di adeguata motivazione o irragionevole; la gravità del fatto e i precedenti penaliper il condannato giustificano spesso il diniego.
  • In ipotesi di continuazione tra reati, il giudice è obbligato a motivare non solo la pena base ma anche gli elementi che giustificano l'aumento ex art. 81 c.p.; l'omessa motivazione su questi punti comporta annullamento e rinvio.

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