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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40346/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 29/10/2024, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della diminuzione di pena per il contributo di minima importanza ex art. 114 c.p. Sosteneva che il proprio apporto nella commissione della rapina contestata fosse non rilevante e quindi tale da giustificare l'applicazione della diminuente. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva doglianze già esaminate e disattese in appello, con motivazione esente da vizi logici, e che il giudice di merito aveva evidenziato la non trascurabile rilevanza del contributo dell'imputato, incompatibile con l'art. 114 c.p.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    La diminuente per il contributo di minima importanza non è applicabile quando il contributo del concorrente sia ritenuto dal giudice di merito non trascurabile; la valutazione di fatto congruamente motivata in appello non può essere utilmente riproposta in cassazione come vizio di legge o di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già puntualmente disattese in appello è inammissibile quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logica e coerente.
  • La diminuente del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p. presuppone un apporto davvero marginale alla commissione del fatto; se il contributo è valutato come non trascurabile, la richiesta deve essere respinta.
  • In cassazione non è consentito trasformare in vizio di legittimità una censura che investe essenzialmente la valutazione di merito del contributo concorsuale, quando tale valutazione sia stata adeguatamente argomentata dal giudice di appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneRapinaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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