Cassazione Civile, Ordinanza n. 10994/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il titolare di un conto corrente di corrispondenza e di un deposito titoli aveva agito contro la banca chiedendo il rendiconto delle operazioni, il pagamento del saldo attivo e il risarcimento del danno per asserita mancata o inesatta informazione. Nel corso del giudizio di merito il Tribunale aveva pronunciato una sentenza non definitiva sul diritto al rendiconto relativo al conto corrente e, in un successivo sviluppo processuale, la Corte d'appello aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sul giudizio di rendiconto, rilevando che il correntista aveva indicato solo alcune operazioni da documentare e lo aveva fatto tardivamente, dopo il deposito degli estratti conto. Con il ricorso per cassazione il correntista ha dedotto, tra l'altro, l'errore sulla configurabilità di un giudicato interno derivante dalla sentenza non definitiva di primo grado, la violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, il travisamento della prova relativa a un giroconto di lire 123 milioni, nonché l'erroneità della ritenuta tardività delle contestazioni e della non applicabilità della disciplina del rendiconto in chiave mandataria; ha inoltre formulato una domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità, ma ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla sospensione cautelare, sulla pretesa incompatibilità del giudice ausiliario, sul giudicato interno e sul travisamento della prova; ha inoltre ritenuto assorbite o comunque inammissibili le censure costruite sulla persistenza del diritto al rendiconto e sull'inapplicabilità dell'art. 1832 c.c. La Corte ha affermato che non vi era un vero giudicato interno sulla questione della specificità delle contestazioni, perché la statuizione della sentenza non definitiva non costituiva un capo autonomo, e che comunque la successiva declaratoria di cessazione della materia del contendere aveva travolto le pregresse statuizioni non passate in giudicato, senza produrre giudicato sostanziale sulla pretesa di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio
Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione è sufficiente il deposito del ricorso con l'istanza di trasmissione del fascicolo, non essendo sanzionata con improcedibilità la mancata produzione contestuale del fascicolo stesso se l'istanza risulta tempestivamente presentata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, requisito ritenuto nel caso rispettato.
Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi e indipendenti della sentenza, non su mere argomentazioni o su presupposti di fatto confluenti in un unico capo decisorio.
Le questioni non ritualmente devolute o non riproposte non possono essere fatte valere in modo da forzare il limite del devolutum.
Il giudicato sostanziale presuppone una decisione definitiva su un capo autonomo; non opera quando la statuizione sia solo preparatoria o logicamente interna ad altra decisione.
La Corte richiama la disciplina della contestazione degli estratti conto, ma esclude che nel caso concreto il ricorrente possa fondarsi su di essa per superare la tardività accertata in fatto.
È richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di conto corrente bancario.
Sono richiamati dal ricorrente in relazione al giudizio di rendiconto, ma la censura è assorbita o inammissibile perché la vicenda è stata definita con cessazione della materia del contendere.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non integra, di regola, un vizio denunciabile come violazione dell'art. 115, ma va fatto valere con gli strumenti propri dell'impugnazione per errore di fatto o nei limiti del vizio motivazionale/procedurale.
Il travisamento della prova può trovare rimedio nel giudizio di revocazione per errore di fatto, quando ricorrano i relativi presupposti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come possibile veicolo del vizio quando il travisamento riguardi un fatto processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato come possibile veicolo del vizio quando il travisamento riguardi un fatto sostanziale controverso.
Sono menzionati nel sesto motivo di ricorso in relazione alla richiesta di documentazione e rendiconto, ma senza accoglimento della censura.
È evocato dal ricorrente per sostenere il diritto di ottenere documentazione bancaria, ma la censura è ritenuta assorbita o inammissibile.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, cioè su statuizioni dotate di propria individualità e idonee a definire in modo indipendente una questione; non si forma su mere argomentazioni, premesse logiche o valutazioni di presupposti fattuali confluenti in un unico capo decisorio.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere nel rito contenzioso ordinario, pur essendo una costruzione giurisprudenziale, travolge le pronunce pregresse non coperte da giudicato e non produce giudicato sostanziale sulla pretesa di merito, ma solo sull'avvenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non va confuso con una diversa lettura del materiale istruttorio: se consiste in una svista sul dato probatorio, il rimedio è la revocazione per errore di fatto; se riguarda un punto controverso deciso dal giudice, va dedotto nei limiti dei vizi di legittimità pertinenti.
- Nelle controversie bancarie sul rendiconto e sulla contestazione degli estratti conto, non è sufficiente invocare astrattamente il diritto alla documentazione: la parte che contesta deve confrontarsi con le specifiche accertate dal giudice di merito, e la censura è inammissibile se presuppone fatti diversi da quelli effettivamente posti a base della decisione.
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