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Ordinanza

Ordinanza n. 1880/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. -OMISSIS-resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202603453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento dell'amministrazione relativo al transito nei ruoli civili o al trasferimento interforze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti dell'atto amministrativo contestato. Le censure richiedono, secondo il Consiglio di Stato, un approfondito esame nel merito da parte del giudice di primo grado, con particolare riguardo alla specifica condizione psico-fisica dell'interessato, presupposto per il transito nei ruoli civili e rilevante anche ai fini di un eventuale trasferimento interforze. Il Collegio ha inoltre rilevato che tale trasferimento non è specificamente regolato dall'art. 930 del codice dell'ordinamento militare, ma risulta comunque consentito anche alla luce delle indicazioni della stessa Amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare non disponendo direttamente la sospensione dell'atto, ma imponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione è motivata dalla necessità di approfondire nel giudizio di merito la condizione psico-fisica dell'appellante e la rilevanza di tale condizione sia per il transito nei ruoli civili sia per l'eventuale trasferimento interforze. L'ordinanza cautelare di primo grado è quindi superata limitatamente alla definizione della fase cautelare, mentre la controversia sostanziale resta da decidere dal TAR. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate; l'ordinanza deve essere trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissazione dell’udienza di merito

    Consente, quando la controversia cautelare richiede un approfondimento proprio del merito, di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado.

  • art. 930 del codice dell'ordinamento militare

    È richiamato per rilevare che il trasferimento interforze non è specificamente regolato dalla disposizione, pur risultando comunque consentito secondo quanto indicato dall'Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa, insieme al GDPR, per l'oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando le censure cautelari richiedono un esame approfondito della situazione sostanziale e degli elementi fattuali rilevanti, il giudice d'appello può accogliere l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito in primo grado, senza disporre direttamente la sospensione dell'atto.
  • Nelle controversie relative al transito di un militare nei ruoli civili, la specifica condizione psico-fisica dell'interessato costituisce un elemento centrale da valutare nel merito.
  • La condizione psico-fisica rilevante per il transito nei ruoli civili può assumere rilievo anche nella valutazione di un eventuale trasferimento interforze, qualora tale soluzione risulti consentita dalla disciplina applicabile e dalle stesse indicazioni dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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