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Ordinanza

Ordinanza n. 3492/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero in relazione all'istanza presentata il 14 marzo 2025 con la quale il ricorrente ha chiesto al Ministero della Salute, il riconoscimento del titolo di Medico chirurgo conseguito presso la Facoltà di Medicina e Farmacia dell'Università "Dunàrea de Jos" di Galati (Romania)

Giustizia amministrativa202510118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: omissione, nella sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l'amministrazione alle spese, della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 2084/2026, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso contro il silenzio serbato dal Ministero della Salute sull'istanza di riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito in Romania. La sentenza aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, ma non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore, nonostante questi avesse dichiarato di essere antistatario e tale richiesta fosse stata formulata negli atti difensivi. È stata invocata l'applicazione dell'art. 86, comma 2, c.p.a. e del procedimento di correzione degli errori materiali.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione, ritenendo sussistenti i relativi presupposti. Ha rilevato che dagli atti risultava effettivamente la dichiarazione di antistatarietà e che la giurisprudenza consolidata ammette il procedimento di correzione per emendare l'omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Pertanto, ha integrato il dispositivo della sentenza aggiungendo, dopo la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, la precisazione: con distrazione a favore del difensore costituito e antistatario. Nulla è stato disposto sulle spese della fase di correzione.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata quale fondamento processuale della correzione dell'errore materiale contenuto nella pronuncia.

  • art. 287 c.p.c.

    È richiamato, secondo la giurisprudenza citata, quale strumento per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, senza necessità di impugnare la sentenza.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dichiarazione del difensore di essere antistatario e alla conseguente richiesta di distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L'omessa disposizione della distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di essere antistatario costituisce un'omissione emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, senza necessità di impugnare la sentenza.
  • Quando dagli atti del giudizio risulta una dichiarazione di antistatarietà e la relativa richiesta, il giudice può integrare il dispositivo della sentenza che abbia liquidato le spese aggiungendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
  • La fase di correzione dell'errore materiale può essere definita senza una nuova regolazione delle spese, mediante la formula nulla per le spese della fase.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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