Cassazione Penale, Sentenza n. 41736/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava l'ordinanza del 15/03/2024 della Corte d'Appello di Bologna che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza della Corte d'Appello di Bari (03/03/2022, irrevocabile 17/07/2022) per reati commessi il 26/06/2015. Il PG deduceva la sussistenza della revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., sulla base di una successiva condanna (sentenza Corte d'Appello di Bologna 15/09/2022, irrevocabile 10/10/2023) per delitti commessi il 12/09/2020, sostenendo che l'anteriorità del delitto successivamente giudicato va valutata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non alla data di commissione del reato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale ritenendo errata l'interpretazione della Corte d'Appello di Bologna. Ha affermato che, ai fini della revoca di diritto prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., rileva che la condanna successiva sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e nei termini previsti; l'anteriorità del reato successivamente giudicato si determina con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non alla data di commissione del reato. Poiché la seconda sentenza è divenuta irrevocabile dopo l'irrevocabilità della prima e le pene cumulate superano i limiti dell'art. 163 cod. pen., il ricorso è stato accolto e l'ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bologna.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2
«riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa superi i limiti stabiliti dall'art. 163»
La Corte interpreta l'art. 168, comma 1, n. 2 come applicabile quando la condanna successiva sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione; l'anteriorità del delitto si valuta con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non alla data di commissione del reato.
Funge da parametro di limite per la misura di pena che, se superato (anche per effetto di cumulo), determina la revoca di diritto della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168.
art. 606 c. b) cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la formulazione del motivo di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione (ricorso per cassazione per mancata o erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen.).
Massime di principio
- La revoca di diritto della sospensione condizionale (art. 168, co.1, n.2) si verifica quando una condanna successiva, divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, comporti — per cumulo — il superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 163.
- L'anteriorità del delitto successivamente giudicato si determina con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione, e non con riferimento alla sola data di commissione del reato.
- Se la seconda condanna è irrevocabile dopo l'irrevocabilità della prima e il cumulo delle pene supera i limiti di legge, la revoca è di diritto e non necessita di valutazione discrezionale aggiuntiva.
- In caso di decisione giudiziale che non rispetti i principi interpretativi consolidati sulla revoca della sospensione, la cassazione annulla e dispone il rinvio per nuovo giudizio affinché sia rivalutata l'applicazione dell'art. 168 alla luce dei criteri giurisprudenziali.
- Per valutare la possibilità di revoca occorre sempre verificare (i) la data di irrevocabilità delle sentenze coinvolte, (ii) la sussistenza dell'anteriorità rispetto al passaggio in giudicato, e (iii) l'effetto del cumulo delle pene rispetto ai limiti dell'art. 163.
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