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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17391/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva domandato l'ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito per compensi relativi a un incarico professionale svolto per proporre ricorso al TAR contro un provvedimento ministeriale che aveva annullato contributi pubblici già concessi alla società poi fallita. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda e il tribunale aveva confermato il rigetto ritenendo, da un lato, che il ricorso al TAR fosse stato depositato dopo la dichiarazione di fallimento, sicché potevano al più essere considerate le attività anteriori di redazione/notifica; dall'altro, che anche tali attività non fossero opponibili alla massa perché l'incarico professionale era stato conferito in pendenza di concordato preventivo senza autorizzazione degli organi della procedura, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione degli artt. 1173 c.c. e 83 c.p.c., sostenendo che il credito non nasceva dal deposito del ricorso, avvenuto dopo il fallimento, ma dall'incarico conferito prima dell'apertura della procedura, come dimostrato dalla notifica del ricorso anteriore al fallimento; 2) violazione dell'art. 167, comma 2, l.f., censurando la qualificazione automatica dell'incarico quale atto di straordinaria amministrazione e sostenendo che il conferimento di un incarico finalizzato a conservare o migliorare il patrimonio del debitore non richiede necessariamente autorizzazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi del decreto impugnato: il tribunale non aveva escluso in assoluto la rilevanza delle attività anteriori al fallimento, ma aveva negato l'opponibilità del credito per difetto di autorizzazione all'affidamento dell'incarico nella fase di concordato. Ha invece accolto il secondo motivo, cassando il decreto con rinvio al Tribunale di Marsala in diversa composizione. La Corte ha ribadito che l'incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in amministrazione controllata, e per analogia nel concordato preventivo, non è automaticamente atto di straordinaria amministrazione: occorre verificare ex ante se l'incarico sia pertinente e idoneo, anche se oneroso, a conservare o risanare l'impresa; la mera crescita dell'esposizione debitoria non basta. È invece da escludere l'opponibilità alla massa quando l'incarico sia stato conferito per esigenze personali o meramente dilatorie. Il giudice di rinvio dovrà quindi accertare se, nel caso concreto, l'incarico professionale fosse ordinario o straordinario secondo tali criteri e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la fonte del credito professionale era l'incarico conferito prima dell'apertura della procedura e non il deposito del ricorso successivo al fallimento.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1173 c.c. per contestare la ricostruzione della nascita del credito professionale.

  • art. 167, comma 2, l.f.

    Richiamato per sostenere che il conferimento dell'incarico professionale finalizzato alla tutela o conservazione del patrimonio non dovesse essere automaticamente qualificato come atto di straordinaria amministrazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'opponibilità alla massa del credito del professionista, l'incarico conferito dall'imprenditore in procedura concorsuale non è automaticamente un atto di straordinaria amministrazione: occorre verificare concretamente se sia pertinente e idoneo, anche se costoso, alle finalità di conservazione o risanamento dell'impresa.
  • Il giudizio sulla natura ordinaria o straordinaria dell'incarico professionale va formulato ex ante, avendo riguardo alla sua adeguatezza funzionale rispetto alle necessità della procedura e non al solo incremento dell'esposizione debitoria.
  • Non è opponibile alla massa il credito derivante da incarichi professionali conferiti per finalità meramente personali o dilatorie, cioè diretti solo a procrastinare la dichiarazione di fallimento senza utilità per la conservazione dell'impresa.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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