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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33084/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per il reato di usura continuata aggravata, contestando la configurazione della circostanza aggravante del c.d. "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 cod. pen. e (inizialmente) la mancata applicazione di una misura cautelare meno afflittiva (arresti domiciliari). In sede di precisazione delle conclusioni il difensore ha rinunciato al motivo relativo alla misura cautelare, poiché nel frattempo è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso integralmente inammissibile per carenza, in parte sopravvenuta, d'interesse. Il motivo relativo al solo "metodo mafioso" è ritenuto privo di interesse perché, contestando soltanto una delle declinazioni della circostanza aggravante (senza conseguente utilità concreta in caso di accoglimento), il ricorrente non può conseguire beneficio. Inoltre la censura è inammissibile per carenza di specificità e per la natura fattuale delle doglianze (vietate in Cassazione). Il motivo relativo alla misura cautelare è sopravvenutamente privo d'interesse. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Regola la forma di procedimento applicata alla trattazione del ricorso; la Corte prende atto di procedere nelle forme previste dalla norma.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso al Tribunale per la conferma di misure cautelari personali; qui il Tribunale di Catanzaro è stato adito ex art. 309 per la conferma della custodia cautelare.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riguarda la circostanza aggravante cd. "metodo mafioso" e l'agevolazione mafiosa. La Corte segnala che, se la contestazione provvisoria contiene entrambe le declinazioni (metodo e interesse/agevolazione), l'indagato non ha interesse a impugnare in Cassazione contestando soltanto una delle due declinazioni, perché l'eventuale accoglimento non produrrebbe una utilità concreta.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Esige che i motivi di ricorso in Cassazione siano specifici; la Corte ha ritenuto che la censura del ricorrente mancasse della necessaria specificità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Limita in Cassazione le doglianze di natura fattuale; la Corte ha osservato che il ricorrente propone letture alternative dei fatti, ossia doglianze fattuali non consentite.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile; applicata dalla Corte con riguardo all'inammissibilità totale del ricorso.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza citata sul punto che la proposizione di un ricorso che determini l'inammissibilità per colpa può giustificare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria; la Corte ha condannato il ricorrente alla sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se in capo all'indagato è contestata una circostanza aggravante con più declinazioni (es. "metodo mafioso" e "agevolazione"), impugnare in cassazione solo una delle declinazioni può risultare privo d'interesse perché l'eventuale accoglimento potrebbe non rimuovere l'aggravante nel suo complesso.
  • In Cassazione non è ammessa la censura meramente fattuale o l'offerta di una lettura alternativa dei fatti: le doglianze devono essere di diritto e, se attengono ai fatti, devono documentare decisivi travisamenti.
  • I motivi di ricorso devono rispettare i requisiti di specificità di cui agli artt. 581 e 591 c.p.p.; mancando tale specificità il motivo è inammissibile.
  • La sopravvenienza di circostanze (es. applicazione di una misura cautelare meno afflittiva) può determinare la carenza d'interesse e l'inammissibilità della relativa doglianza.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; se l'inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, può essere altresì irrogata una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione avverso misure cautelari, valutare la completezza delle contestazioni (tutte le declinazioni dell'aggravante) e raccogliere elementi che rendano la censura di diritto e specifica, evitando ricorsi basati su questioni meramente probatorie o fattuali.

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