Cassazione Penale, Ordinanza n. 02351/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma, con conferma della condanna per il reato contestato e del trattamento sanzionatorio già applicato in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale, deducendo: 1) vizi di legittimità sulla ricostruzione della condotta, sostenendo che i fatti sarebbero stati espressione di meri sentimenti ostili verso l'operatore e non già di un comportamento minaccioso e ostruzionistico; 2) l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa; 3) carenze motivazionali sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che le doglianze sulla condotta fossero in realtà censure di merito non deducibili in cassazione, in contrasto con la motivazione della sentenza impugnata che aveva valorizzato la relazione di servizio e le dichiarazioni dei testimoni presenti; ha inoltre ritenuto irrilevante la remissione di querela e ha giudicato congrua la motivazione della Corte di merito sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sui precedenti specifici dell'imputato e sulla loro prossimità temporale al fatto, oltre al mancato aumento per la recidiva contestata.
Norme richiamate
La condotta descritta come minacciosa e ostruzionistica nei confronti dell'operatore addetto al controllo è stata ritenuta riconducibile alla fattispecie di resistenza al pubblico ufficiale; la remissione di querela è stata giudicata irrilevante ai fini della perseguibilità del reato.
La concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché sorretto da motivazione congrua; nel caso concreto il diniego è stato fondato sui precedenti specifici dell'imputato.
È richiamata la recidiva specifica e reiterata contestata all'imputato, ma la Corte evidenzia che non era stato applicato l'aumento di pena per tale titolo.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata abbia reso una motivazione congrua e non illogica.
- Ai fini del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è sufficiente una condotta minacciosa o ostruzionistica idonea a frapporre ostacolo all'azione dell'agente; non occorre che la condotta si esprima in aggressioni fisiche.
- La remissione di querela è irrilevante quando il reato contestato non è perseguibile a querela e l'azione penale resta procedibile d'ufficio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza elementi negativi della personalità dell'imputato, come precedenti specifici recenti, con motivazione non meramente apparente.
- La richiesta di attenuanti generiche non può essere trasformata in cassazione in un riesame del merito o nell'esercizio di poteri discrezionali del giudice di appello.
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