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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34372/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Lecce (13/01/2016, irrevocabile 31/05/2019) sulla base di una successiva condanna inflitta dalla Corte d'appello di Lecce il 23/02/2022 (irrevocabile 09/01/2023). Il ricorrente contestava che il presupposto di cui all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., non fosse sussistente: sosteneva che l'“anteriorità” del reato considerato come fattore revocante dovesse valutarsi sulla base della data di commissione del reato (che nella sentenza del 23/02/2022 era dichiarato commesso fino al 20/08/2012) e non in relazione alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio; secondo il ricorrente i fatti sarebbero avvenuti dopo il reato oggetto della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale (19/07/2012), quindi non si sarebbe realizzata la condizione di “delitto anteriormente commesso”.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, ai fini dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., l'anteriorità del delitto che può costituire fattore revocante si valuta con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non alla data di commissione del reato. Nel caso concreto il reato oggetto della condanna divenuta irrevocabile il 09/01/2023 risultava commesso entro il 20/08/2012, quindi anteriormente all'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione (31/05/2019); inoltre la irrevocabilità della condanna revocante è intervenuta nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza concedente: pertanto la revoca disposta dalla Corte d'appello era corretta e non censurabile. La Corte ha inoltre osservato che, con gli stessi presupposti, avrebbe dovuto essere revocata anche un'altra sospensione (sentenza del 17/06/2014, irrev. 02/02/2018), ma non potendo intervenire per assenza di impugnazione sull'argomento da parte dell'Accusa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale della pena per la fattispecie indicata si fonda sulla irrevocabilità della successiva condanna; l'"anteriorità" del reato revocante si valuta con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non alla data di commissione del reato

  • art. 163 cod. pen.

    Riferimento al limite legale di durata massima della sospensione (la sentenza revocante superava il limite di due anni, rilevante ai fini dell'art.168)

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo; non è risultata idonea a modificare la giurisprudenza consolidata sull'interpretazione dell'art.168

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato

Massime di principio

  • Ai fini della revoca automatica della sospensione condizionale prevista dall'art. 168(1)(2) c.p., l'"anteriorità" del reato revocante va valutata rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non alla data di commissione del reato.
  • Perché la revoca si realizzi occorre che la condanna per il delitto ritenuto revocante sia divenuta irrevocabile dopo l'irrevocabilità della sentenza concedente e, se previsto, entro i termini di durata del beneficio (es. il quinquennio richiamato dalla giurisprudenza).
  • Se sussistono gli stessi presupposti per più provvedimenti che hanno concesso il beneficio, il giudice dell'esecuzione deve applicare coerentemente il principio; tuttavia la Corte di legittimità non può intervenire su profili non impugnati dalle parti (principio di autosufficienza dell'impugnazione).
  • La valutazione non riguarda un confronto cronologico delle sole date di commissione dei reati, ma la relazione tra il momento in cui la sentenza concedente diventa irrevocabile e la qualificazione temporale (anteriorità rispetto a quella irrevocabilità) del delitto poi accertato nella condanna revocante.
  • Il rigetto del ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e al pagamento di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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